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title: "Illecito professionale: art. 80 comma 5, lett. c-ter Codice dei Contratti. Portata escludente: 3 anni. Sentenza Consiglio di Stato 7 dicembre 2020 n. 7730."
date: 2021-02-18
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Illecito professionale: art. 80 comma 5, lett. c-ter Codice dei Contratti. Portata escludente: 3 anni. Sentenza Consiglio di Stato 7 dicembre 2020 n. 7730.

Il **Consiglio di Stato** (Sez. III, Sentenza 7 dicembre 2020, n. 7730) con riferimento ad un appalto di servizi, ha **approfondito la portata dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter)**, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante esclude dalla gara “*l’operatore economico (che) abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa*”.

 **La suddetta norma esprime una delle possibili cause di esclusione dalla gara, fondate sui cd. “gravi illeciti professionali”** ed elencate dopo il Decreto Semplificazioni n. 135/2018 nelle lettere “*c)*”, *“c-bis)” *e (appunto) *“c-ter)”*del citato art. 80, a cui si è aggiunta, da ultima, la lettera *“c-quater”,*introdotta dal cd. Decreto Sblocca-cantieri (cfr., *ex multis*, Cons. St., 2 marzo 2018, n. 1299).

 **Secondo il Consiglio di Stato**, **la richiamata lettera *c-ter)*va interpretata in connessione con il successivo comma 10-bis del medesimo art. 80, che** **delimita il periodo entro cui una pregressa vicenda professionale negativa può** **incidere sulla partecipazione dell’operatore economico alle procedure di gara.**

 **N.B.:** Per l’effetto di tale disposizione, **la risoluzione per inadempimento** **di un precedente contratto d’appalto** **può fondare una valutazione di inaffidabilità e non integrità dell’operatore per un periodo che non superi il triennio****, assumendo rilevanza, ai fini della decorrenza di siffatto periodo, la data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale** (*cfr.* Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6635, 5 marzo 2020, n. 1605 e 6 maggio 2019, n. 2895); ciò indipendentemente dalla definitività dell’accertamento e cioè dalla non contestazione da parte dell’appaltatore, ovvero dalla conferma giudiziale.

 Ricostruita l’intera fattispecie il **Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso e confermato l’esclusione, ritenendo corretto l’iter seguito dalla stazione appaltante che aveva:**

 
- **riscontrato,** nel suddetto periodo, **la**sussistenza di gravi carenze esecutive**** da parte del concorrente escluso **che** **avevano comportato la risoluzione per inadempimento del relativo contratto di appalto**;

 
- **operato una** **valutazione in ordine all’affidabilità contrattuale e professionale dell’operatore economico** in presenza di errori professionali commessi nello svolgimento della sua attività, considerando ogni comportamento scorretto idoneo ad incidere sulla credibilità professionale dell’operatore;

 
- **espresso con un** **atto formale** **la propria** **determinazione di risoluzione del contratto nei confronti dell’appaltatore**, al fine di dare conto in via definitiva delle carenze esecutive riscontrate (Cons. St., Sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668).

 Riguardo all’onere motivazionale, **la stazione appaltante è tenuta a dar conto in modo adeguato di aver **compiuto un’autonoma valutazione delle fonti di prova da cui ha tratto conoscenza del pregresso errore professionale**** **in cui è incorso l’operatore economico e di avere** **considerato le circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza**in ordine all’apprezzamento dell’affidabilità professionale del concorrente.

 Trattasi quindi di un **potere ampiamente discrezionale** **sottoposto al controllo ed al sindacato giurisdizionale nei consueti limiti dell’attendibilità e della coerenza** (anche sotto il profilo del corredo motivazionale e della presupposta istruttoria) **del giudizio in merito alla grave mancanza o alla cattiva condotta tenuta dall’impresa nello svolgimento dell’attività professionale.**

 Il ricorso avverso all’esclusione è stato quindi respinto.


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**N.:** 62

