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title: "Esclusione dalla gara per mancato sopralluogo. Sentenza Consiglio di Stato 18 marzo 2021, n. 2355"
date: 2021-04-13
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Esclusione dalla gara per mancato sopralluogo. Sentenza Consiglio di Stato 18 marzo 2021, n. 2355

**Il Consiglio di Stato** - chiamato a pronunciarsi su un **sopralluogo svolto dalla mandataria del raggruppamento temporaneo**, in virtù del regime di solidarietà prescritto dall’art. 48, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato dalla *lex specialis*, al fine di chiarire se questa avesse ottemperato alla prescrizione di gara anche per gli altri componenti del raggruppamento (*cfr.* [sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202003216&nomeFile=202102355_11.html&subDir=Provvedimenti)) – ha affermato che il **sopralluogo dell’impresa concorrente serve a garantire la valutazione dei luoghi** al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare.

 Tuttavia**,****ha proseguito il consiglio di Stato,****è comunque illegittima la mancata esclusione dalla gara di un concorrente che**, contravvenendo alla legge di gara, non ha eseguito il dovuto sopralluogo e comunque deve essere consentito il soccorso procedimentale o istruttrorio.

 **1.      Giurisprudenza pregressa**

 **Prima dell’introduzione del Codice dei Contratti**, l’istituto del **sopralluogo** era **disciplinato** **dall’articolo 106 del DPR 207/2010, secondo cui** **l’offerta doveva essere accompagnata dalla dichiarazione ****con la quale il concorrente attestava** di **aver preso conoscenza dello stato dei luoghi** e delle circostanze suscettibili di influire sul deposito dell’offerta.

 **N.B.:** **Di contro, nell’****art****. 79, comma 2, del Codice dei contratti** (D.lgs. 50/2016) **attualmente in vigore,** **manca la suddetta dichiarazione** **e il sopralluogo viene citato unicamente per specificare che è finalizzato a prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.**

 In giurisprudenza, tale prescrizione ha ingenerato **dubbi sugli eventuali effetti espulsivi** automatici conseguenti al mancato adempimento del sopralluogo, poiché il provvedimento di esclusione ben potrebbe risultare nei fatti “*ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente*” (*cfr.* [Tar Sardegna, Sez. II, 30 novembre 2020, n. 665](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ca&nrg=202000666&nomeFile=202000665_20.html&subDir=Provvedimenti)).

 Sotto tale profilo, **la giurisprudenza** - in linea con una interpretazione sostanziale, e non formale, dell’istituto - **ha ritenuto legittima la clausola che prevede il sopralluogo** **a pena di esclusione, laddove strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (*cfr.* [Tar Lazio, Latina, Sezione I, 19 ottobre 2020, n. 380](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_lt&nrg=202000316&nomeFile=202000380_01.html&subDir=Provvedimenti), ma anche ANAC Bando-tipo n. 1/2017 che conferma la Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4).

 Per cui, **tale giurisprudenza, è arrivata ad ammettere** – laddove comunque necessario - **la possibilità di** **anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo** **alla fase della selezione dei concorrenti da invitare, espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato** (*cfr.* [Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201707359&nomeFile=201804597_11.html&subDir=Provvedimenti)*, contra *[Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7264)).

 **N.B.:** Per altro verso, **è stato osservato che l’eventuale*** obbligo di sopralluogo****** – **in mancanza di una specifica previsione** – **non p*****uò *essere inteso a carico di tutti i componenti del raggruppamento ******temporaneo di imprese, essendo sufficiente l’adempimento della sola impresa mandataria*** (*cfr. *[Tar Lazio, Sez. I, 2 aprile 2019, n. 4304](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201811973&nomeFile=201904304_01.html&subDir=Provvedimenti)** e **[Delibera ANAC n. 714 del 31 luglio 2018](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7290) secondo cui, anche prima della costituzione dell’dell’ATI, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutte le imprese interessate)**.**

 ** **

 Infine, è stato definitivamente chiarito che dal mancato sopralluogo deve essere distinto il sopralluogo in ritardo, che non può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell’offerta (*cfr.* [Tar Lazio n. 4304/2019](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201811973&nomeFile=201904304_01.html&subDir=Provvedimenti)** *cit.* e **[Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202004696&nomeFile=202100575_11.html&subDir=Provvedimenti)).

 **2.      Analisi dell’obbligo di sopralluogo**

 Nella sentenza in esame, il **Consiglio di Stato individua la presenza** di **due diversi orientamenti ****che si sono succeduti in merito all’obbligatorietà del sopralluogo**.

 **Un** **primo orientamento **interpretativo, **a **favore della sanzione espulsiva****, individua la chiave di lettura nella *ratio* posta a base dell’art. 79 citato: se il Codice evidenzia l’esigenza di presentare un’offerta seria e affidabile, il mancato sopralluogo deve comportare l’esclusione del concorrente inadempiente, senza che ciò contrasti col principio di tassatività delle cause di esclusione e senza che sia applicabile il soccorso istruttorio (*cfr.* [Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201701567&nomeFile=201801037_11.html&subDir=Provvedimenti); Id. [sez. V, n. 29 maggio 2019, n. 3581](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201805917&nomeFile=201903581_11.html&subDir=Provvedimenti)).

 **Di contro, in base a una** **seconda ****e**** ****più recente** soluzione**** interpretativa, **occorre rileggere l’istituto alla luce dei **principi di massima partecipazione**** alle gare e di **divieto di aggravio del procedimento**, **da cui si deduce che** non possono esservi effetti espulsivi **per il mancato sopralluogo.**

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 Infatti, **il Codice dei contratti pubblici non esplicita effetti espulsivi automatici** in caso di mancato adempimento, ma si limita a sancire che «*le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara»*; ciò,* *al solo fine* *di **evidenziare la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati **in modo che gli operatori interessati *«possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte»* (*cfr. *[*Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575*](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202004696&nomeFile=202100575_11.html&subDir=Provvedimenti)).

 **N.B.:** **Aderendo a quest’ultimo orientamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto** **che l’eventuale causa escludente del bando debba essere interpretata in senso restrittivo**, attribuendole un significato conforme al principio di massima partecipazione alla gara, per cui **può anche essere** **utilizzato il soccorso procedimentale** previsto dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 83, comma 8, del Codice.

 A tale proposito, **la sentenza in esame sembrerebbe richiamare un indirizzo interpretativo, di recente ribadito dallo stesso Consiglio**, secondo cui** **l’art. 83 citato consente alla stazione appaltante di attivare **un ‘soccorso procedimentale’**, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’.

 **Infatti, come noto, il ‘soccorso procedimentale’ rappresenta uno strumento utile **per risolvere dubbi riguardanti “*gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica*”****, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (*cfr. *[**Consiglio di Stato, sez. III, 09 febbraio 2020, n.  1225**](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202009470&nomeFile=202101225_11.html&subDir=Provvedimenti)** **e id. [**sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680**](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201902828&nomeFile=202000680_11.html&subDir=Provvedimenti)).

 **3.      Conclusioni sul caso in esame**

 Tanto ricostruito, **il Consiglio di Stato ha concluso che** **il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento** **era sufficiente ****all’adempimento della prescrizione**** ****posta dal disciplinare di gara e liberatorio anche per le imprese mandanti.**

 Avverso tale conclusione, **non** **poteva essere opposta la mancata documentazione delle deleghe** da parte delle mandanti, sia perché il disciplinare non imponeva il rilascio di deleghe scritte, sia perché **le stesse potevano eventualmente essere acquisite ****dalla stazione appaltante** attivando il soccorso istruttorio****.


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**N.:** 109

