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title: "Esclusione dalla gara per mancato sopralluogo. Sentenza Consiglio di Stato 18 marzo 2021, n. 2355 - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 109

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    13 Aprile 2021

# Esclusione dalla gara per mancato sopralluogo. Sentenza Consiglio di Stato 18 marzo 2021, n. 2355

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V, 18&nbsp;marzo&nbsp;2021,&nbsp;n. 2355) – ha affermato che il&nbsp;sopralluogo dell’impresa concorrente serve a garantire la valutazione dei luoghi&nbsp;al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare. Tuttavia, ha proseguito il consiglio di Stato, è comunque&nbsp;illegittima la mancata esclusione dalla gara di un concorrente che, contravvenendo alla legge di gara, non ha eseguito il dovuto sopralluogo e comunque deve essere consentito il soccorso procedimentale o istruttrorio. 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giurisprudenza pregressa Prima dell’introduzione del Codice dei Contratti, l’istituto del sopralluogo era disciplinato dall’articolo 106 del DPR 207/2010, secondo cui&nbsp;l’offerta doveva essere accompagnata dalla dichiarazione&nbsp;con la quale il concorrente attestava di&nbsp;aver preso conoscenza dello stato dei luoghi&nbsp;e delle circostanze suscettibili di influire sul deposito dell’offerta. N.B.: Di contro, nell’art. 79, comma 2, del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) attualmente in vigore,&nbsp;manca la suddetta dichiarazione&nbsp;e il sopralluogo viene citato unicamente per specificare che è finalizzato a prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. In giurisprudenza, tale prescrizione ha ingenerato&nbsp;dubbi sugli eventuali effetti espulsivi&nbsp;automatici conseguenti al mancato adempimento del sopralluogo, poiché il provvedimento di esclusione ben potrebbe risultare nei fatti “ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente” (cfr.&nbsp;Tar Sardegna, Sez. II, 30 novembre 2020, n. 665). Sotto tale profilo, la giurisprudenza - in linea con una interpretazione sostanziale, e non formale, dell’istituto - ha ritenuto legittima la clausola che prevede&nbsp;il sopralluogo&nbsp;a pena di esclusione, laddove&nbsp;strettamente indispensabile&nbsp;in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (cfr.&nbsp;Tar Lazio, Latina, Sezione I, 19 ottobre 2020, n. 380, ma anche ANAC Bando-tipo n. 1/2017 che conferma la Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4). Per cui, tale giurisprudenza, è arrivata ad ammettere – laddove comunque necessario - la possibilità di&nbsp;anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo&nbsp;alla fase della selezione dei concorrenti da invitare, espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato (cfr.&nbsp;Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597, contra&nbsp;Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018). N.B.: Per altro verso, è stato osservato che l’eventuale&nbsp;obbligo di sopralluogo&nbsp;– in mancanza di una specifica previsione –&nbsp;non può&nbsp;essere inteso a carico di tutti i componenti del raggruppamento&nbsp;temporaneo di imprese, essendo sufficiente l’adempimento della sola impresa mandataria&nbsp;(cfr.&nbsp;Tar Lazio, Sez.&nbsp;I, 2 aprile 2019, n. 4304&nbsp;e&nbsp;Delibera ANAC n. 714 del 31 luglio 2018&nbsp;secondo cui, anche prima della costituzione dell’dell’ATI, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutte le imprese interessate). &nbsp; Infine, è stato definitivamente chiarito che dal mancato sopralluogo deve essere distinto il sopralluogo in ritardo, che non può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell’offerta (cfr.&nbsp;Tar Lazio n. 4304/2019&nbsp;cit.&nbsp;e&nbsp;Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575). 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analisi dell’obbligo di sopralluogo Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato individua la presenza di&nbsp;due diversi orientamenti&nbsp;che si sono succeduti in merito all’obbligatorietà del sopralluogo. Un&nbsp;primo orientamento&nbsp;interpretativo, a&nbsp;favore della sanzione espulsiva, individua la chiave di lettura nella&nbsp;ratio&nbsp;posta a base dell’art. 79 citato: se il Codice evidenzia l’esigenza di presentare un’offerta seria e affidabile, il mancato sopralluogo deve comportare l’esclusione del concorrente inadempiente, senza che ciò contrasti col principio di tassatività delle cause di esclusione e senza che sia applicabile il soccorso istruttorio (cfr.&nbsp;Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037; Id.&nbsp;sez. V, n. 29 maggio 2019, n. 3581). Di contro, in base a una&nbsp;seconda&nbsp;e&nbsp;più recente&nbsp;soluzione&nbsp;interpretativa, occorre rileggere l’istituto alla luce dei&nbsp;principi di massima partecipazione&nbsp;alle gare e di&nbsp;divieto di aggravio del procedimento, da cui si deduce che&nbsp;non possono esservi effetti espulsivi&nbsp;per il mancato sopralluogo. &nbsp; Infatti,&nbsp;il Codice dei contratti pubblici non esplicita effetti espulsivi automatici&nbsp;in caso di mancato adempimento, ma si limita a sancire che «le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara»; ciò,&nbsp;al solo fine&nbsp;di&nbsp;evidenziare la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati&nbsp;in modo che gli operatori interessati&nbsp;«possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte»&nbsp;(cfr.&nbsp;Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575). N.B.: Aderendo a quest’ultimo orientamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto&nbsp;che l’eventuale causa escludente del bando debba essere interpretata in senso restrittivo, attribuendole un significato conforme al principio di massima partecipazione alla gara, per cui può anche essere&nbsp;utilizzato il soccorso procedimentale&nbsp;previsto dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 83, comma 8, del Codice. A tale proposito, la sentenza in esame sembrerebbe richiamare un indirizzo interpretativo, di recente ribadito dallo stesso Consiglio, secondo cui&nbsp;l’art. 83 citato consente alla stazione appaltante&nbsp;di attivare&nbsp;un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’. Infatti, come noto, il ‘soccorso procedimentale’ rappresenta uno strumento utile&nbsp;per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità&nbsp;(cfr.&nbsp;Consiglio di Stato, sez. III, 09 febbraio 2020, n.&nbsp; 1225&nbsp;e id.&nbsp;sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680). 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conclusioni sul caso in esame Tanto ricostruito, il Consiglio di Stato ha concluso che&nbsp;il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento&nbsp;era sufficiente&nbsp;all’adempimento della prescrizione&nbsp;posta dal disciplinare di gara e liberatorio anche per le imprese mandanti. Avverso tale conclusione,&nbsp;non&nbsp;poteva essere opposta la mancata documentazione delle deleghe&nbsp;da parte delle mandanti, sia perché il disciplinare non imponeva il rilascio di deleghe scritte, sia perché&nbsp;le stesse potevano eventualmente essere acquisite&nbsp;dalla stazione appaltante&nbsp;attivando il soccorso istruttorio.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2021-04-13T18:46:13+02:00", "dateCreated": "2021-04-13T18:46:13+02:00", "dateModified": "2021-04-13T18:46:13+02:00" }
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