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title: "Decisione sull’autorizzazione al subappalto di spettanza del giudice amministrativo. Sentenza Consiglio di Stato 10 gennaio 2022, n. 171."
date: 2022-01-27
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Decisione sull’autorizzazione al subappalto di spettanza del giudice amministrativo. Sentenza Consiglio di Stato 10 gennaio 2022, n. 171.

Il **Consiglio di Stato, sez. V**, con **[Sentenza del 10 gennaio 2022, n. 171](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202109800&nomeFile=202200171_11.html&subDir=Provvedimenti)**, pronunciandosi in merito ad una **controversia sul prezzo applicato alle prestazioni rese dal subappaltatore** – che, secondo l’amministrazione, superava i limiti di ribasso previsti dall’art. 105 del Codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016, nella formulazione a suo tempo vigente – ha affermato che deve essere **devoluta al giudice amministrativo** **la giurisdizione sulla legittimità del provvedimento con cui l’amministrazione ha negato l’autorizzazione al subappalto,** per aver riscontrato l’insussistenza delle condizioni necessarie a rilasciarla.

 A tale riguardo, **il giudice di primo grado** – aderendo all’orientamento prevalente – **aveva osservato che**, successivamente alla stipula del contratto conseguente a un procedimento di evidenza pubblica, **tutte le controversie insorte durante la fase di esecuzione del contratto rientrano**, di regola, **nella giurisdizione del giudice ordinario** (*cfr. *Corte di Cassazione SS.UU. n. 23468 del 18/11/2016). **Pertanto, concludeva il TAR, la decisione sulla legittimità della mancata autorizzazione al subappalto doveva essere decisa in sede civile.**

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 **N.B.** Sotto tale aspetto, **il Consiglio di Stato ha riconosciuto che** **la fase esecutiva è caratterizzata dalla condizione di parità tra le parti** e, dunque, dalla natura di diritto soggettivo che qualifica la posizione del contraente privato, sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario. **Tuttavia, qualora** – anche in tale fase – **l’amministrazione committente eserciti poteri autoritativi**, espressione di discrezionalità valutativa, **la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, **perché in tal caso la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo****.

 Nel caso specifico, **il Consiglio di Stato ha poi osservato che, dovendosi accertare la sussistenza delle condizioni per il ricorso al subappalto da parte dell’aggiudicatario di una gara pubblica,** **il giudizio è volto ad evitare che nella fase esecutiva del contratto si vanifichi l’interesse pubblico**, sotteso alla stessa procedura ad evidenza pubblica, con modifiche sostanziali dell’assetto di interessi scaturito dalla gara.

 L**’autorizzazione al subappalto è infatti un istituto preordinato anche al perseguimento di interessi pubblici** ulteriori (*cfr. *[Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201001185&nomeFile=201001713_11.html&subDir=Provvedimenti)), motivo per cui  l’amministrazione deve accertare che si svolga in coerenza con il pubblico interesse al rispetto dei criteri fissati dalla procedura di gara.

 Su tale presupposto, **è – secondo il Consiglio di Stato** – **indubbia la giurisdizione del giudice amministrativo** **in ordine alla controversia sul rifiuto dell’autorizzazione al subappalto**, con conseguente rinvio al primo giudice del ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice del processo amministrativo.


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**N.:** 38

