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title: "Decreto Legge “Sostegni-ter” (27 gennaio 2022, n. 4). Nuove norme sulla revisione dei prezzi. Art. 29."
date: 2022-02-01
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Decreto Legge “Sostegni-ter” (27 gennaio 2022, n. 4). Nuove norme sulla revisione dei prezzi. Art. 29.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 21 dello scorso 27 gennaio,** **è stato **pubblicato il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, **il cui **art. 29** (rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*”), allo specifico fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dal contenimento della pandemia da COVID-19, **introduce un** **regime revisionale *ad hoc* valido per procedure di gara indette sino al 31 dicembre 2023** **e significative previsioni in tema di prezzari**, oltre a chiarire alcuni aspetti controversi della disciplina sul caro materiali per l’anno 2021 contenuta nel pregresso D.L. “Sostegni-bis”.

 Sul piano generale, **la norma ripropone un sistema compensativo che** – sia pure con alcune variazioni – **replica, sostanzialmente, il precedente meccanismo previsto dal Codice De Lise**(d.lgs. 163/2006, art. 133), **nonché da ultimo, per il caro-materiali 2021** (D.L. n. 73/2021, art. 1-*septies*).

 * * * * *

 Si riporta di seguito una prima sintesi elaborata dagli uffici dell’Ance dei principali aspetti della disposizione, **con** **riserva di ulteriore approfondimento e valutazione.**

 **1) REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA** **(comma 1, lett*. a*)**

 In via generale, viene previsto che **i bandi e gli avvisi indetti** per l’affidamento di contratti pubblici **e le lettere d’invito a presentare offerta inviate successivamente all’entrata in vigore del Decreto (27 gennaio 2022) e fino al 31 dicembre 2023**, per qualsiasi importo, **dovranno contenere obbligatoriamente delle clausole di revisione prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.**

 **2) RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI ALEA E AUMENTO DELLA QUOTA DI SOVRACCOSTI COMPENSABILI (comma 1, lett*. b*)**

 **N.B.** In particolare, poi, **per i contratti relativi a lavori, le SS.AA. saranno tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che** **superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza.** **Ciò, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, **lettera a), **del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’alea predetta è fissata al 10% del prezzo iniziale**, potendo le SS.AA. riconoscere compensazioni solo oltre tale soglia e, comunque, non oltre la misura del 50%.

 **3) NUOVO METODO DI RILEVAZIONE DEI PREZZI (comma 2)**

 **N.B.** **L’ISTAT, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto (ossia, entro il prossimo 27 aprile), definisce** – sentito il MIMS – **la** **nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi** **dei materiali di costruzione.**

 **Successivamente,** sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT, **sarà il MIMS a dover determinare con cadenza semestrale** – **quindi, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno – tramite decreto ministeriale, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.**

 **4) MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI (commi 3-6)**

 La compensazione è determinata applicando la **percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle** **lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto ministeriale** **di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.**

 Inoltre, **viene richiesto al Direttore dei lavori** (innovando sensibilmente rispetto alla disciplina *ex* art. 1-*septies*, D.L. n. 73/2021) **di accertare che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma**, mentre vengono espressamente **esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta**.

 Quanto ai **concreti adempimenti richiesti alle imprese**, **è previsto che queste presentino istanza, a pena di decadenza**, **entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei predetti Decreti MIMS, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.**

 A questo punto, **il Direttore dei lavori verifica l’eventuale effettiva** **maggiore onerosità subita dall’esecutore**, **di cui quest’ultimo dovrà dar prova fornendo** **“adeguata documentazione”** (ossia, **i cd** **“giustificativi a comprova”**), quale, ad esempio, le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti.

 **In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. In entrambi i casi, naturalmente, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.**

 Infine, viene specificato che le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

 **5) RISORSE PER LE COMPENSAZIONI (commi 7-10)**

 Per le compensazioni, la disposizione in commento prevede che potranno essere utilizzate le seguenti risorse:

 
- somme accantonate per imprevisti nel Q.E. di ogni intervento, in misura non inferiore all’1% dell’importo dei lavori e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
- somme derivanti da ribassi d’asta, a condizione che non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

 Invece, **per i soli lavori finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC**, **e** **fino al 31 dicembre 2026****, è prevista la possibilità, per le SS.AA. non dotate di sufficienti risorse proprie tra quelle indicate ai punti precedenti, di accedere al** **“*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*” (di cui all’art. 7, comma 1, D.L. n. 76/2020), ****nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale.** Altresì, è previsto che tale Fondo venga appositamente alimentato anche con le eventuali risorse resesi disponibili, dalla data di entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022) fino al 31 dicembre 2026, a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale,  e **viene comunque** **incrementato** **di 40 milioni di euro per il 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024**, interamente destinati alle compensazioni per le opere pubbliche.

 **6) AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI (commi 11-12)**

 Al riguardo, viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le future Linee Guida che il MIMS dovrà adottare (vedi oltre), **le SS.AA. possono (**e non “devono”, sic!**)** – ai fini** **della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto –** procedere all’adeguamento dei prezzari**, **incrementandone ovvero riducendone le risultanze**, tenendo conto delle rilevazioni ministeriali di cui ai predetti decreti semestrali adottati dal Ministero.

 Inoltre, al fine di garantire l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari regionali, **si stabilisce che il MIMS sarà tenuto, con proprio decreto da adottare entro il prossimo 30 aprile, ad emanare apposite** **Linee Guida per la determinazione dei prezzari**, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

 **7) “GIUSTIFICATIVI” PER L’ACCESSO AL FONDO PUBBLICO PER LE COMPENSAZIONI 2021 (comma 13)**

 **AI fini della** **presentazione delle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi** **da parte delle Stazioni appaltanti prive di risorse proprie**, ai sensi dell’art. 1-*septies*, comma 8, D.L. n. 73/2021 e del Decreto MIMS 30 settembre 2021 (il cui termine è spirato lo scorso 22 gennaio), **viene espressamente chiarito che i giustificativi che le Amministrazioni devono allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse**, **da richiedere agli appaltatori** **ove la S.A. non ne disponga**.

 Tale **interpretazione** **coincide con quella a più riprese sostenuta da ANCE**, coerentemente con la metodologia introdotta dal D.L. n. 73/2021, **basata su un mero** **calcolo parametrico delle compensazioni.**

 **N.B.** Pertanto, **il legislatore ha opportunamente chiarito che i documenti costituenti tali “giustificativi” non sono rappresentati da fatture, dichiarazioni di fornitori o subcontraenti ovvero da altra documentazione fiscale, ma semplicemente dalle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, e** **sempre che le SS.AA. non ne dovessero disporre.**

 In allegato, il testo del provvedimento in commento. 

  


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