---
title: "Caro materiali. Nuove misure di compensazione per il primo semestre 2022."
date: 2022-03-08
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
---

# Caro materiali. Nuove misure di compensazione per il primo semestre 2022.

**N.B**. Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo,** ****è stato pubblicato** **il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, il cui** **art. 25** (rubricato “*Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*”) **ha introdotto** **uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione** **degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022.**

 Si tratta di un meccanismo che **ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto dall’art. 1-*septies*** **del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”, convertito nella l. n. 106/2021) per il 2021**, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel **primo semestre** dell’anno appena trascorso e, **in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) anche al secondo semestre del 2021.**

 Ciò premesso, si riportano i principali contenuti della disposizione, **con riserva di ulteriore approfondimento e valutazione.**

 **Ambito di applicazione (comma 2)**

 **N.B.****La nuova disciplina compensativa si applica ai** **contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto** **(ossia, il 2 marzo 2022).**

 A tal fine, per tali contratti, viene previsto che il **MIMS dovrà rilevare, con D.M. da adottarsi entro il prossimo 30 settembre** **p.v.,** **l’elenco dei materiali e le relative variazioni** percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, **superiori all’8%** **verificatesi nel primo semestre 2022**.

 Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del “Sostegni-bis” dedicata al 2021 è rappresentata dall’espressa previsione secondo cui**il Ministero, nell’adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire** **l’apposita metodologia messa a punto dall’ISTAT.** A quest’ultimo riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all’art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), in cui è previsto che l’Istituto di Statistica provvede a definire – sentito lo stesso MIMS – la **nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi **dei materiali di costruzione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 4 (ovverosia, entro il prossimo 27 aprile).

 **Modalità di erogazione (commi 3 e 4)**

 I commi 3 e 4 prevedono che **la disciplina compensativa** in commento **trovi applicazione:**

 
- con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle **lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;**
- anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. n. 163/2006, e 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, **e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022.**

 In merito alle modalità di calcolo, poi, come per la disciplina del 2021, è **previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni – in aumento o in diminuzione – registrate dall’adottando Decreto MIMS.**

 Allo scopo, anche in tal caso (com’era per la disciplina 2021) **è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni** **(nel caso cioè di offerte anteriori al 2021).**

 **Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)**

 Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021, anche secondo la norma in esame, per richiedere le compensazioni:

 
- **Per le variazioni di prezzo****in aumento**, **saranno le imprese a dover presentare alla S.A. apposita****istanza di compensazione**, **a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione;**

 
- Per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla S.A. nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

 **Altresì, viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, comma 27-ter, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021.**

 **Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)**

 Le SS.AA. dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

 
- il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;

 
- ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

 
- somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto legge.

 **Nel caso di incapienza di tali fondi, le SS.AA**.  – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – **potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito** **Fondo per l’adeguamento dei prezzi** già istituto dall’articolo 1-*septies*, comma 8, del DL n. 73/2021, **e regolato dal Decreto MIMS del 30 settembre 2021.**

 **Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l’accesso al Fondo è consentito sino alla concorrenza di un** **tetto massimo di 150 milioni di Euro**, **a seguito dell’apposito incremento previsto dal comma 1 della disposizione in esame.**

 In allegato, il testo del provvedimento in commento.


## Custom Fields

**N.:** 81

