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title: "Caro materiali. Nuove misure di compensazione per il primo semestre 2022. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 81

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    08 Marzo 2022

# Caro materiali. Nuove misure di compensazione per il primo semestre 2022.

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Si tratta di un meccanismo che&nbsp;ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto dall’art. 1-septies&nbsp;del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”, convertito nella l. n. 106/2021) per il 2021, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) anche al secondo semestre del 2021. Ciò premesso, si riportano i principali contenuti della disposizione,&nbsp;con riserva di ulteriore approfondimento e valutazione. Ambito di applicazione (comma 2) N.B. La nuova disciplina compensativa si applica ai&nbsp;contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto&nbsp;(ossia, il 2 marzo 2022). A tal fine, per tali contratti, viene previsto che il&nbsp;MIMS dovrà rilevare, con D.M. da adottarsi entro il prossimo 30 settembre&nbsp;p.v.,&nbsp;l’elenco dei materiali e le relative variazioni&nbsp;percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione,&nbsp;superiori all’8%&nbsp;verificatesi nel primo semestre 2022. Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del “Sostegni-bis” dedicata al 2021 è rappresentata dall’espressa previsione secondo cui il Ministero, nell’adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire&nbsp;l’apposita metodologia messa a punto dall’ISTAT.&nbsp;A quest’ultimo riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all’art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), in cui è previsto che l’Istituto di Statistica provvede a definire – sentito lo stesso MIMS – la&nbsp;nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi&nbsp;dei materiali di costruzione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 4 (ovverosia, entro il prossimo 27 aprile). Modalità di erogazione (commi 3 e 4) I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione: con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle&nbsp;lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022; anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. n. 163/2006, e 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022. In merito alle modalità di calcolo, poi, come per la disciplina del 2021, è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni – in aumento o in diminuzione – registrate dall’adottando Decreto MIMS. Allo scopo, anche in tal caso (com’era per la disciplina 2021)&nbsp;è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni&nbsp;(nel caso cioè di offerte anteriori al 2021). Procedimento di compensazione (commi 5 e 6) Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021, anche secondo la norma in esame, per richiedere le compensazioni: Per le variazioni di prezzoin aumento, saranno le imprese a dover presentare alla S.A. appositaistanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione; Per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla S.A. nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi. Altresì, viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, comma 27-ter, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021. Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8) Le SS.AA. dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi: il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti; somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto legge. Nel caso di incapienza di tali fondi, le SS.AA. &nbsp;– ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito&nbsp;Fondo per l’adeguamento dei prezzi&nbsp;già istituto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021, e regolato dal&nbsp;Decreto MIMS del 30 settembre 2021. Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l’accesso al Fondo è consentito sino&nbsp;alla concorrenza di un&nbsp;tetto massimo di 150 milioni di Euro, a seguito dell’apposito incremento previsto dal comma 1 della disposizione in esame. In allegato, il testo del provvedimento in commento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-03-08T15:37:06+01:00", "dateCreated": "2022-03-08T15:37:06+01:00", "dateModified": "2022-03-08T15:37:06+01:00" }
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