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title: "Decreto Legge “Emergenza Ucraina” n. 21/2022. Anticipazione del MIMS sul Fondo per le compensazioni dovute al “Caro Materiali”."
date: 2022-03-24
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Decreto Legge “Emergenza Ucraina” n. 21/2022. Anticipazione del MIMS sul Fondo per le compensazioni dovute al “Caro Materiali”.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 67 del 21 marzo scorso,** **è stato **pubblicato il** D**ecreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21, **recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”.

 Il provvedimento **è entrato in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia **il 22 marzo scorso**, ed ha già iniziato *l’iter* parlamentare di conversione in legge (DDL  2564).

 Per quanto di interesse del settore delle opere pubbliche, **l’art. 23** (intitolato **“Revisione prezzi”**) **introduce alcune misure, nella dichiarata ottica di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché' dei carburanti e dei prodotti energetici.  **

 In particolare, al comma 1, **viene consentito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità  sostenibili (MIMS), in  relazione  alle domande di accesso al Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi presentate** - di  cui all'articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021 - di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento  delle risorse del medesimo Fondo, **un'anticipazione ****pari al  50  per  cento  dell'importo  richiesto, nelle   more  che le stazioni appaltanti svolgano l’attività istruttoria relativa  alle  istanze  di  compensazione presentate dalle imprese.**

 **N.B.** Va quindi precisato che **l’anticipazione viene corrisposta** **alle stazioni appaltanti - e non agli operatori economici** -  come individuate al comma 7 dell’articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17, **laddove le stesse abbiano presentato l’istanza di accesso al predetto Fondo.**

 Si tratta, nel dettaglio, di tutti quei soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) - ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – che, data l’incapienza delle risorse accantonate, ai fini dell’erogazione delle compensazioni dei materiali, hanno fatto istanza di accesso Fondo per l'adeguamento dei prezzi - di cui all'articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021.

 Al riguardo, si ricorda che:

 
- l‘**articolo 1-septies del Dl 73/2021**ha introdotto una speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi **nel primo semestre del 2021**– estesa al **secondo semestre 2021** dall’articolo 1, comma 398, della legge 234/2021 - prevedendo, altresì, l’istituzione di uno specifico **Fondo per l’adeguamento dei prezzi**, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in caso di insufficienza delle risorse per erogare le compensazioni dei materiali;

 
- **l’art. 25 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17**, ha previsto uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel **primo semestre del 2022**. Nel caso di incapienza, le SS.AA. – sempre ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito **Fondo per l’adeguamento dei prezzi**già istituto dall’articolo 1-*septies*, comma 8, del DL n. 73/2021**.**

 **Ad esito dell’attività istruttoria relativa alle istanze presentate, il MIMS potrà disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione**, che sarà poi versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al medesimo Fondo per le compensazioni.

 Al secondo comma, infine, sempre nell’ottica di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, l’articolo 23 in commento prevede un incremento di:

 
- 120 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021 e
- 200 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020), da destinare interamente alle compensazioni di cui all’art. 29 DL 4/2022.

 In allegato, il testo del Decreto Legge n. 21/2022 in commento.


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