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title: "Emergenza “caro materiali”. Ricorso al TAR Lazio dell’ANCE. Sospensione del bando per i lavori del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino."
date: 2022-04-22
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Emergenza “caro materiali”. Ricorso al TAR Lazio dell’ANCE. Sospensione del bando per i lavori del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino.

Informiamo che **il TAR Lazio, a seguito del ricorso presentato da ANCE e da altre imprese associate, ha sospeso, in via cautelare, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi al* ****“Primo stralcio del primo lotto funzionale del **Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino** – darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere - prima Fase***” ***– *indetta il 23 marzo u.s., dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, rinviando al 4 maggio prossimo per la trattazione della causa.

 In particolare, **l’Associazione ha contestato, in sede di impugnazione, la congruità dell’importo complessivo a base d’asta** (pari ad euro 42.949.309,05), **ritenendolo largamente sottostimato a causa dell’aumento eccezionale dei prezzi dei principali materiali da costruzione che, com’è noto, si è verificato negli ultimi tempi.**

 Il giudice amministrativo, nel riconoscere ad una prima sommaria delibazione la fondatezza della censura sollevata, ha anzitutto ribadito che* “il **principio** (cfr. Cons. St., III, 24 settembre 2019 n. 6355; id., 20 marzo 2020 n. 2004), **secondo cui nelle gare pubbliche la base d'asta, pur se non deve rispecchiare necessariamente i prezzi medi di mercato, non può esser fissata in modo arbitrario con conseguente alterazione della concorrenza”.***

 Per l’effetto – si legge sempre nel decreto in commento – “***la determinazione del prezzo a base di gara non può prescindere da una seria verifica, soprattutto nelle congiunture economiche sfavorevoli, della reale congruità rispetto alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione dell’appalto.****” *

 **N.B.** Rappresenta, questo, un **primo importante risultato che ha visto riconosciuto un principio che ANCE ha sempre sostenuto, ossia che l’obbligo di aggiornamento dei prezzari** – di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice - **non può essere assolto dalla committente in senso meramente formalistico - limitandosi ad adottare l’ultimo prezzario regionale utile - senza verificarne anche l’effettiva aderenza ai reali parametri di mercato**. Solo un importo a base di gara congruo ed adeguato consente, infatti, di proporre offerte serie e, di conseguenza, garantisce la massima concorrenza tra le imprese operanti nel settore.

 **N.B.** **Tale pronuncia rappresenta altresì un importante precedente che sconfessa la tesi – spesso sostenuta - secondo la quale** **la partecipazione alla gara costituisce, di per sé, un elemento a comprova della congruità dei prezzi di appalto**.

 Ora, stante l’assoluta importanza di tale tematica, riteniamo importante diffondere la pronuncia *de qua* alle stazioni appaltanti del territorio; in tale ottica, alleghiamo il relativo testo.


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**N.:** 131

