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title: "Riconoscimento della forza maggiore negli appalti pubblici. Delibera ANAC n. 227 dell’11 maggio 2022."
date: 2022-05-25
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Riconoscimento della forza maggiore negli appalti pubblici. Delibera ANAC n. 227 dell’11 maggio 2022.

L’[ANAC – con la Delibera n. 227 dell’11 maggio 2022](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+n.+227+dell_11+maggio+2022.pdf/5e19ca05-d5c7-c206-e2fb-70bd6cab572e?t=1652800833927) – ha dato **risposta positiva al possibile** **riconoscimento della causa di forza maggiore** **al fine di impedire l’applicazione delle penali nell’ambito di alcuni contratti pubblici**per la fornitura di materiale informatico.

 Ciò prendendo atto delle difficoltà causate dal nuovo Lockdown per il Covid in Cina e dalla guerra in Ucraina.

 
- **La causa di forza maggiore**

 Il legislatore nazionale non ha identificato nel dettaglio cosa costituisca “la causa di forza maggiore”, tuttavia **laddove si realizzano**  **fatti straordinari ed imprevedibili,** **estranei alla sfera d’azione del debitore**, lo stesso ha stabilito che è **giustificabile l’inadempimento o il ritardo del debitore** (artt. 1218 e 1256 c.c.), **dando altresì al debitore la possibilità di liberarsi dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (artt. 1258 c.c.) oppure, laddove non sia possibile, di richiedere la risoluzione del contratto (art. 1467 c.c.).**

 Nel codice dei contratti o codice “appalti”, D.Lgs. 50/2016, viene inoltre stabilito che **la causa di forza maggiore può essere** **motivo di sospensione dei lavori e delle forniture** (art. 107).

 Ciò posto, **l’ANAC** nella delibera in commento **si sofferma sulla definizione di forza maggiore, chiarendo che «*è ascrivibile alla categoria della forza maggiore solo****l’***evento imprevisto o imprevedibile *****che impedisca la regolare esecuzione del contratto e**** ***renda inefficace qualsiasi azione dell’obbligato*** diretta ad eliminarlo**, a condizione che l’evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore*****»** (sul punto veda, su tutte, in giurisprudenza, Cass. Pen., sez. V, sent. 28 febbraio 1997, n. 965).

 Inoltre, la stessa ANAC, ricorda anche che, per quanto riguarda il caso specifico, la **sopravvenienza del Coronavirus** **e le** **relative misure** **di contenimento erano state** **già qualificate come causa di impossibilità** sopravvenuta in materia di pacchetti turistici (art. 28, DL 9/2020) ed **anche per l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti** (art. 3, DL n. 6/2020, l. conv. 13/2020, nonché, specificatamente servizi e forniture, delibera ANAC n. 312/2020).

 
- **La valutazione della stazione appaltante**

 **Con riferimento al lock-down in Cina e alla guerra in Ucraina, l’ANAC chiarisce che** **sono eventi “astrattamente” ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore**, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

 **Pertanto,** **la stazione appaltante **– preso atto della dovuta segnalazione da parte del fornitore **– è tenuta a valutare**, **caso per caso, se** **è oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere** **con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi**; **ciò,** **tenendo in considerazione tutte le circostanze** verificatesi in concreto e quelle eventualmente idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.

 Il riscontro di tali premesse **consente alla stazione appaltante di valutare l’opportunità di** **sospendere il contratto ****per il tempo strettamente necessario o** di **rinegoziare i termini** **concordati per l’adempimento oppure di** **escludere l’applicabilità delle penali** **o della risoluzione contrattuale**.

 
- **Le raccomandazioni dell’ANAC**

 Preso atto della complessità delle valutazioni, **l’ANAC raccomanda quindi alle stazioni appaltanti:**** **

 
- **di****inserire nei nuovi contratti clausole che disciplinino le situazioni di forza maggiore**;

 
- **di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole**;

 
- **di valutare la possibilità di****disciplinare contrattualmente la sospensione dei termini****per la durata dell’evento e la rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta**.


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**N.:** 160

