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title: "Consorzi stabili. Novità sull’intepretazione del “cumulo alla rinfusa”. Sentenza 22 agosto 2022 n. 7360. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 269

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    15 Settembre 2022

# Consorzi stabili. Novità sull’intepretazione del “cumulo alla rinfusa”. Sentenza 22 agosto 2022 n. 7360.

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Con l’occasione, il Consiglio di Stato ha&nbsp;evidenziato la necessità di riconsiderare in modo restrittivo la facoltà del Consorzio Stabile di ricorre al criterio di “cumulo alla rinfusa”&nbsp;dei requisiti delle imprese consorziate, intervenendo così su argomento affrontato in modo molto articolato dalla giurisprudenza (v.,&nbsp;ex multis,&nbsp;Consiglio di Stato, sez. V, 17 marzo 2022 n. 1950;&nbsp;Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2021, n. 8331&nbsp;e &nbsp;TAR Napoli, 28.06.2017 n. 3507). Premessa I Consorzi stabili, secondo la definizione oggi ripresa nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), sono un’aggregazione di non meno di tre consorziati,&nbsp;che operano in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 45 comma 2 lett.&nbsp;“c”&nbsp;d. lgs. 50/2016). La disciplina codicistica per la qualificazione alle gare d’appalto dei Consorzi stabili è contenuta&nbsp;nell’art. 47 del codice appalti, così come da ultimo riformulato dal decreto “Sblocca cantieri” (d.l. n. 32/2019, conv. in l. 55/19), con cui viene disciplinato il&nbsp;criterio del “cumulo alla rinfusa”, elencando al comma 1 i requisiti dei consorziati che possono essere utilizzati ai fini della qualificazione del Consorzio stabile stesso. Al comma 2 dello stesso articolo, il Codice chiarisce che i Consorzi stabili eseguono le&nbsp;prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati&nbsp;indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, e rimanda al futuro regolamento i criteri di imputazioni dei lavori eseguiti dalle imprese esecutrici ai fini SOA. La posizione del Consiglio di Stato Nella sentenza in commento&nbsp;(n. 7360/2022), il Consiglio di Stato riscontra&nbsp;un punto di rottura nella disciplina del “cumulo alla rifusa”&nbsp;nella riformulazione del primo comma dell’art. 47 del Codice appalti, operata dal citato decreto “Sblocca cantieri”. Conseguentemente, lo stesso Collegio – ritenuta definitivamente abrogata la previsione dell’articolo 36, comma 7, D.Lgs. n. 163/06, e quindi la possibilità di sommare le attestazioni delle consorziate al fine di qualificare SOA il Consorzio – evidenzia la necessità&nbsp;di procedere,&nbsp;anche per i lavori, ad una completa rilettura dell’istituto, nel senso di una&nbsp;“(rigorosa) limitazione (dell’ambito) della facoltà di cumulo”&nbsp;alla rinfusa. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, quest’ultimo articolo&nbsp;non prevede, in gara, la facoltà di cumulo&nbsp;alla rinfusa&nbsp;di tutti requisiti delle imprese non esecutrici. Pertanto, ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento,&nbsp;i Consorzi stabili: a) qualora intendano eseguire le prestazioni “con la propria struttura”,&nbsp;devono dimostrare&nbsp;(e comprovare con le modalità ordinarie)&nbsp;il possesso, in proprio, dei “requisiti di idoneità tecnica e finanziaria”, salva la facoltà di “computare cumulativamente” i (soli) requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, quand’anche posseduti “dalle singole imprese consorziate”, ancorché non designate alla esecuzione; b) alternativamente, possono affidarsi (senza che ciò costituisca subappalto) alle&nbsp;imprese consorziate, indicate in sede di gara, che risultano corresponsabili dei lavori eseguiti. A queste ultime, precisa il Consiglio di Stato, deve applicarsi la regola generale del Codice che impone a ciascun concorrente&nbsp;la dimostrazione del possesso dei “requisiti” e delle “capacità” di qualificazione&nbsp;(artt. 83 e 84). N.B. Pertanto, l’impresa consorziata non qualificata, lungi dal poter sfruttare il meccanismo del “cumulo automatico”, dovrà in tal caso ricorrere all’ordinario&nbsp;strumento dell’avvalimento&nbsp;(art. 89). Ne discende che, secondo il Consiglio di Stato,&nbsp;l’aggiudicazione&nbsp;al predetto Consorzio è da ritenere&nbsp;illegittima: sia per l’impossibilità di procedere ad un generalizzato “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di qualificazione non posseduti, sia – prima ancora – di procedere a (qualunque) forma di cumulo di requisiti, quando mutuati (in forma inammissibilmente cumulativa) da consorziata concorrente in modo autonomo alla stessa gara.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-09-15T16:59:30+02:00", "dateCreated": "2022-09-15T16:59:30+02:00", "dateModified": "2022-09-15T16:59:30+02:00" }
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