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title: "Definizione di biennio rilevante per il rapporto sul personale ex art. 46 D.Lgs. n. 198/2006. Sentenza TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 10 febbraio 2023, n. 75."
date: 2023-03-01
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Definizione di biennio rilevante per il rapporto sul personale ex art. 46 D.Lgs. n. 198/2006. Sentenza TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 10 febbraio 2023, n. 75.

**Il Tar Abruzzo si è espresso circa la corretta definizione del biennio rilevante ai fini della predisposizione del rapporto sul personale ex art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 cd. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, richiamato dall’art. 47, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.**

 Nello specifico, l’art. 47, comma 2 del D.L 77/2021, ha introdotto **per i soli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sul personale (e dunque per tutti quelli che occupano oltre cinquanta dipendenti), l’obbligo di produrre – a pena di esclusione – il rapporto sul personale relativo al biennio 2020-2021** (o al biennio immediatamente antecedente, se ancora in termini per la presentazione) **ai fini della partecipazione a bandi PNRR o PNC.**

 Il TAR è stato così chiamato a valutare la legittimità dell’operato dell’amministrazione la quale, a dire della seconda classificata ricorrente, avrebbe dovuto **escludere l’impresa per la mancata produzione del rapporto**, così come disposto dall’art. 47, comma 2 del D.L 77/2021, nonostante alla data di scadenza per la presentazione ne impiegava solo quarantasette e dunque un numero al di sotto della soglia rilevante.

 **L’art. 47 però, hanno evidenziato i giudici, non prevede un obbligo generalizzato per tutti gli operatori economici bensì solo per quelli tenuti al rapporto relativo al biennio 2020-2021.** Pertanto, il Collegio ha rilevato che **ai fini della esatta individuazione degli operatori “tenuti” alla redazione del rapporto occorre prendere a riferimento unicamente il biennio 2020-2021 fotografando la situazione del personale al 31 dicembre 2021 e non alla data di formulazione dell’offerta, come invece asserito da parte ricorrente.**

 Pertanto l’aggiudicazione, secondo i giudici, era immune da vizi, in quanto l’aggiudicataria non era tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, atteso che alla data del 31.12.2021 occupava solo 49 dipendenti.

  


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