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title: "Sentenza TAR Umbria, 24 febbraio 2023, n. 94.  Revoca dell’aggiudicazione."
date: 2023-03-27
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Sentenza TAR Umbria, 24 febbraio 2023, n. 94.  Revoca dell’aggiudicazione.

Il **TAR** dell’**Umbria**, con la sentenza in oggetto, si è pronunciato sulla legittimità della **revoca dell’aggiudicazione** **a seguito del rifiuto all'avvio d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto.**

 In particolare, la ricorrente lamentava l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione, in quanto fondata sull’erroneo presupposto della mancata produzione da parte dell’affidataria della documentazione necessaria alla consegna anticipata dei lavori, in quanto questa non sarebbe stata richiesta dalla stazione appaltante, aggiungendo che le carenze documentali contestate, in quanto attinenti alla fase esecutiva, avrebbero potuto essere perfezionate in tale fase.

 **Il Collegio ha anzitutto osservato che, nonostante sia la lettera di invito che il CSA prevedessero esplicitamente la facoltà per la stazione appaltante di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016, la ricorrente – nonostante i ripetuti solleciti – non aveva mai provveduto ad inviare la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, rifiutandosi anche di avviare le lavorazioni in via d’urgenza.**

 Il Collegio ha dunque ritenuto **legittima la decisione della stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione**, sia a causa dell’impossibilità di procedere alla consegna anticipata dei lavori, sia per la mancata produzione della documentazione riguardante la fase esecutiva e di apertura del cantiere, la cui conformità alla legge “deve essere necessariamente verificata al momento dell’inizio dei lavori, anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto”.

 Inoltre, hanno aggiunto i giudici, **il comportamento assunto dalla ricorrente era già chiaro indice di inaffidabilità dell’aggiudicataria**, con la conseguenza che “anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell’aggiudicazione”, come pure “**il reiterato atteggiamento non cooperativo dell’aggiudicatario**, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse”.


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**N.:** 99

