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title: "Chiarimenti dell’AdE sulla nuova imposta di bollo sui contratti pubblici. Circolare Agenzia delle Entrate 28 luglio 2023 n. 22/E."
date: 2023-08-02
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Chiarimenti dell’AdE sulla nuova imposta di bollo sui contratti pubblici. Circolare Agenzia delle Entrate 28 luglio 2023 n. 22/E.

Come già noto, (cfr. nostre circolari nn. 163 del 9 giugno e 176 del 5 luglio uu.ss.), il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) all’**art.18, co.10 e all’Allegato I.4 **ha introdotto novità per l’imposta di bollo sui contratti pubblici.

 L’Agenzia delle Entrate con la **CM 22/E del 28 luglio 2023 ha**fornito le prime indicazioni operative.

 In proposito, si ricorda che la **nuova imposta**:

 
- **deve essere****assolta *una tantum*al momento della stipula del contratto** **ed ha natura** **sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione** dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all’art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972).

 Sul punto, **l’Agenzia ha precisato che la nuova imposta** **trova applicazione solo al momento della stipula del contratto**, **mentre in sede di partecipazione alle procedure di gara restano ferme le ordinarie modalità di calcolo** **e versamento**** dell’imposta di bollo**previste dal **DPR 642/1972**.

 Pertanto, solo al momento dell’aggiudicazione della gara e della stipula del contratto, **l’imposta** **viene** **assolta dal soggetto aggiudicatario sulla base delle nuove regole** **e, dall’importo da questi dovuto, andrà** **scomputato quanto già dallo stesso assolto** **nella fase** **precedente alla stipula del contratto**.

 **In** **fase**, poi,**di** **esecuzione** **del contratto medesimo** **non è più previsto alcun ulteriore versamento** **dell’imposta di bollo**.

 Inoltre, **la** **nuova imposta di bollo è sostitutiva anche del bollo “forfettario”, pari a 45 euro**, **applicato ai** **contratti** rogati o autenticati da notai, o altri pubblici ufficiali, e **registrati con procedure telematiche** (art.1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972);

 
- **viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto**, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, **con****esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro**(*cfr*. la Tabella A dell’Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023). In particolare, il valore dell’imposta è pari a:
- **40 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- **120 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
- **250 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;
- **500 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
- **euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000 euro.

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 **N.B.** In merito, **in linea con quanto sostenuto dall’ANCE**(cfr. nostre citate circolari)**la CM 22/E/2023 ha precisato** **che per** **“*importo massimo previsto nel contratto*” ****debba intendersi il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo, al netto dell’IVA**, in conformità al principio stabilito dall’art.14, co.4, del Codice dei contrati pubblici – D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza;

 
- è **soggetta al medesimo****principio di solidarietà passiva**previsto dall’art.22 del DPR 642/1972, **cosicché risultano** **obbligati in solido al versamento del tributo** medesimo **e delle relative sanzioni** **tutte le parti** che sottoscrivono il contratto, **fatta eccezione per le Stazioni appaltanti che siano Amministrazioni dello Stato**;
- **entra in vigore con riferimento ai****procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023 **(artt.226, co.1 e 229, co.2, del D.Lgs. 36/2023), **ovvero**:
- **procedure o contratti, per i quali i bandi, o avvisi, sono****pubblicati dal 1° luglio 2023**,
- **nel caso in cui non sia prevista pubblicazione di bandi o avvisi, procedure o contratti per i quali sono****inviati gli avvisi a presentare le offerte dal 1° luglio 2023.**

 Pe quanto riguarda, infine, le **modalità di versamento**, **viene ribadito il contenuto** del **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.240013** e della **Risoluzione 37/E**, entrambi del 28 giugno 2023 (cfr. nostra circolare n. 176 del 5 luglio u.s.), **in base ai quali** **l’imposta** **deve essere versata con il Modello F24 “*Versamenti con elementi identificativi*”** (cd. Modello F24 Elide), **che deve contenere le** **seguenti indicazioni**:

 
- **codici fiscali delle parti**(Stazione appaltante ed appaltatore);
- **codice identificativo 40**, per la sola Stazione appaltante;
- **codice identificativo di gara**(CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto;
- **anno di stipula del contratto**;
- **codici tributo per il versamento dell’imposta**, istituiti dalla R.M. 37/E/2023.

 Si tratta dei seguenti codici tributo:

 
- “**1573**” denominato “**Imposta di bollo sui contratti**– articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “**1574**” denominato “**Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE**-articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “**1575**” denominato “**Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI**-articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

 Non è ammesso il versamento con modalità virtuale.

 Con successivi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate potranno essere definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche mediante l’utilizzo della Piattaforma “Pago P.A.”, istituita mediante il Codice dell’Amministrazione digitale.


## Custom Fields

**N.:** 220

