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title: "Iscrizione nel registro degli indagati non rilevante per l’esclusione dalle gare d’appalto. Delibera ANAC n. 397 del 6 settembre 2023."
date: 2023-09-29
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Iscrizione nel registro degli indagati non rilevante per l’esclusione dalle gare d’appalto. Delibera ANAC n. 397 del 6 settembre 2023.

L’**Autorità Nazionale Anticorruzione** con la Delibera n. 397 del 6 settembre scorso – chiarendo quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1° luglio 2023 – ha precisato che “la mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto”.

 Rispondendo a una richiesta di parere riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, l’ANAC **ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal Nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 36/2023). Individuando, in particolare, le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di quest’anno**.

 Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, **superando in tal modo l’impostazione precedente** che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

 **Nell’ambito della tipizzazione introdotta “perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati”**, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel **Codice di procedura penale** la nuova disposizione dell’art. **335-bis**, che così recita: «**La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito**».

 Per maggiori dettagli, cliccare [qui](https://www.anticorruzione.it/-/l-iscrizione-nel-registro-degli-indagati-non-%C3%A8-pi%C3%B9-causa-di-esclusione-dalle-gare-d-appalto).


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