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title: "Annullamento d’ufficio dei certificati di pagamento straordinari. Sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2023, n. 1068."
date: 2023-10-11
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Annullamento d’ufficio dei certificati di pagamento straordinari. Sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2023, n. 1068.

**Il TAR Puglia**, con la sentenza allegata, **si è pronunciato sull’annullamento d’ufficio dei certificati di pagamento straordinari, inizialmente riconosciuti in favore della ditta ricorrente a titolo di adeguamento dei prezzari regionali per l’aumento straordinario dei costi dei lavori pubblici ex art 26. D.L. 50/2022.**

 Nel caso in esame, **l’ente appaltante**, dopo aver inizialmente riconosciuto all’appaltatore il corrispettivo incrementale attraverso una determina di approvazione dei relativi certificati di pagamento, con successiva determina **procedeva all’annullamento d’ufficio**della precedente, **giustificando** tale ultimo provvedimento **per mancanza dei presupposti per l’applicazione della norma speciale, trattandosi di un appalto per il quale l’offerta era pervenuta successivamente al 31 dicembre 2021**.

 Lo stesso veniva dunque impugnato dall’Appaltatore davanti al giudice amministrativo.

 **Il TAR Puglia, nel respingere il ricorso, ha ribadito che il tenore letterale dell’art. 26 del D.lgs. 50/2022 non lascia dubbi sul fatto che l’ambito applicativo della norma sia limitato agli appalti per i quali le offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e conseguente che le lavorazioni siano state contabilizzate nel 2022**.

 Per il TAR, infatti, non avrebbe alcun fondamento la tesi della ricorrente che richiama la possibile applicazione del comma 3 relativa all’aggiornamento dei prezzari. Tale tesi “considera il comma 3 una previsione a sé stante di carattere generale che legittimerebbe il riconoscimento del compenso revisionale anche agli appalti le cui offerte siano state presentate dopo il 31 dicembre 2021”.

 Secondo i giudici, invece, la previsione del comma 3 va letta in stretto coordinamento con quella contenuta al comma 1, costituendo le due disposizioni un insieme inscindibile che trova applicazione solo agli appalti le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2021.

 Sulla base delle precedenti affermazioni il TAR Puglia ha concluso che, “essendo state le somme a titolo di compensazione corrisposte in mancanza dei presupposti di legge, correttamente il Comune ha annullato in autotutela la precedente determinazione che le riconosceva e conseguentemente ha preteso la restituzione di tali somme”.


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**N.:** 280

