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title: "Clausole immediatamente escludenti: impugnazione del bando. Sentenza TAR Campania 10 ottobre 2023, n. 5528."
date: 2023-10-16
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Clausole immediatamente escludenti: impugnazione del bando. Sentenza TAR Campania 10 ottobre 2023, n. 5528.

**Il TAR Campania** con la sentenza in oggetto si è pronunciato in tema di **immediata impugnazione della clausole escludenti**, ricordando che, in seguito alla sentenza dell’Adunanza plenaria (26 aprile 2018, n. 4) **si deve procedere all’immediata impugnazione del bando quando si contestano clausole immediatamente escludenti o che impediscono la partecipazione alla gara e la presentazione di un’offerta**, dovendo tutte le altre essere impugnate, a valle e all’esito della gara, unitamente all’atto lesivo dell’interesse azionato (Cons. St., sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758; id. 22 novembre 2019, n. 7978).

 È stato altresì chiarito che **la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta**, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, alle determinazioni dell’amministrazione e all’assetto di interessi delineato dagli atti di gara, in relazione a profili del tutto indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti (Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441).

 Di qui si è affermato come diventa irrilevante la circostanza che l’operatore economico abbia o meno presentato la domanda di partecipazione alla gara, essendo soltanto l’immediata lesione della posizione giuridica qualificata a legittimare l’impugnazione del bando. **Non sarebbe dunque condivisibile l’assunto secondo cui l’aver partecipato alla gara preclude la proposizione del ricorso**, potendo al più essere la dimostrazione – in punto di fatto e non di diritto – che non era materialmente preclusa la presentazione di una offerta seria.

 Ciò offre, secondo il giudice di appello, un primo principio di prova in ordine alla possibilità di formulare una offerta seria.

 **In altri termini, l’aver presentato la domanda di partecipazione alla gara non è ex se preclusivo della proposizione del gravame, costituendo una sorta di acquiescenza alle regole che presiedono la procedura – ma è la prova, in punto di fatto, che era ben possibile presentare una offerta remunerativa**.


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