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title: "Nuove modalità di compilazione per i certificati di esecuzione lavori."
date: 2023-11-24
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Nuove modalità di compilazione per i certificati di esecuzione lavori.

Con il [**Comunicato del Presidente ANAC del 3 ottobre 2023**](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2129792/Comunicato+del+Presidente+del+3+ottobre+2023+-+CEL.pdf/bbcc0bc3-e7ca-52d0-23ce-cb6c21dc0c3d?t=1697721961387) **(depositato, per la pubblicazione, il successivo 18 ottobre), sono state fornite le prime indicazioni sulla compilazione dei Certificati di Esecuzione dei Lavori (CEL), a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023, noto come Codice dei contratti pubblici, e in attesa della completa riforma dei sistemi informatici prevista per il prossimo 1° gennaio 2024.**

 A tale proposito, il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, ha stabilito che sono acquisiti nello stesso Casellario i Certificati di Esecuzione dei Lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

 **Con riguardo ai** **lavori eseguiti in subappalto**, **l’ANAC ha ricordato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici, indipendentemente dal fatto che la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese**. L’indicazione separata riguarda anche l’esecuzione dei lavori da parte dei consorziati esecutori.

 L’indicazione separata, secondo l’ANAC, mira a garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto (art. 20 e 28 del codice) ed evita la proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, anche nel caso di lavorazioni affidate anche a un contraente generale, garantendo la coerenza con le disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 Inoltre, **il comunicato ha richiamato l’attenzione sull’utilizzo esclusivo dell’Allegato B.1, introdotto dall’articolo 357, comma 14, del d.P.R. n. 207/2010**. Questo modello specifico deve essere impiegato solo per le lavorazioni soggette al Regolamento n. 34/2000, con l’applicazione che indirizza automaticamente verso la compilazione dell’Allegato B.1 in presenza di categorie di lavorazioni riferite a tale Regolamento.

 Infine, sempre l’ANAC ricorda che la Tabella A dell’Allegato 11.12 definisce la **categoria OG 11** (Impianti tecnologici) come la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS 28 e OS30 (v. anche art. 18, co. 21, del medesimo allegato).

 A tale proposito, l’ANAC ricorda che le Stazioni Appaltanti possono indicare la categoria OG11 quando è prevista la realizzazione coordinata di lavori riferibili alle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30, individuate durante la fase di progettazione.

 Di conseguenza, i certificati di esecuzione lavori per la categoria OG11 devono riportare anche gli importi specifici relativi a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 (v. Quadro 6.1 “*Esecuzione dei lavori*‘ e Quadro 6.2 “*Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario*“). Una volta emessi, tali certificati sono utilizzati esclusivamente per la qualificazione nella categoria OG11.


## Custom Fields

**N.:** 330

