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title: "Omesso pagamento del contributo ANAC: inammissibilità del soccorso istruttorio. Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023 n. 9186."
date: 2023-11-24
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Omesso pagamento del contributo ANAC: inammissibilità del soccorso istruttorio. Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023 n. 9186.

**Il Consiglio di Stato**, con la sentenza in oggetto, **si è pronunciato in tema di omesso pagamento del contributo ANAC, rilevando l’inammissibilità del soccorso istruttorio**.

 Anzitutto i giudici hanno ricordato che l’art. 1, comma 67, l. n. 266 del 2005 prevede che «L’Autorità […] determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche».

 Da tale disposizione **emerge espressamente per gli affidamenti di lavori** (relativi cioè alla «realizzazione di opere pubbliche») **che il pagamento del contributo è previsto quale vera e propria «condizione di ammissibilità dell’offerta»** (per l’estensione dell’obbligo agli altri settori, cfr. peraltro Cons. Stato, n. 746 del 2020, cit.; n. 5370 del 2020, cit.).

 **Il che ben vale**, in termini chiari ed espliciti in relazione agli affidamenti di lavori, **a “fissare un presupposto ammissivo in capo ai concorrenti”, e cioè appunto un requisito di ammissibilità dell’offerta** (in tal senso, esplicitamente, Cons. Stato, n. 1572 del 2018, cit.; n. 746 del 2020, cit.).

 In tale contesto, è da ritenere decentrato il riferimento all’istituto del soccorso istruttorio in relazione al versamento in sé del contributo, proprio perché **tale soccorso non può valere a elidere una ragione d’esclusione** (rectius, il mancato avveramento d’una condizione d’ammissibilità entro il termine prescritto) **già verificatasi**.

 D’altra parte, il soccorso istruttorio consente a norma dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 di sanare «Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda», nonché la «mancanza, incompletezza e […] ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo»; **si pone evidentemente al di fuori di tale perimetro il compimento ex novo di un atto (in specie, un versamento) dovuto quale «condizione di ammissibilità» prevista dalla legge e fatta propria della lex specialis**: non si consentirebbe infatti, in tal modo, di sanare una carenza formale o una irregolarità, men che meno documentale, bensì di compiere un atto nuovo, peraltro già necessitato ed elevato dalla legge a condizione di ammissibilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, n. 7252 del 2023, cit.).

 **A ciò si aggiunga poi che - come posto in risalto da parte della giurisprudenza richiamata - il contributo Anac è la risorsa sulla quale l’Autorità deve poter contare**, come per legge, **per la «copertura dei costi relativi al proprio funzionamento», e cioè per continuare a esistere e operare** (Cons. Stato, n. 7252 del 2023, cit.); proprio con tale funzione e a presidio di tale scopo **la legge associa dunque al versamento una «condizione di ammissibilità dell’offerta», che come tale deve essere ritenuta tassativa e ineludibile**, pena il suo sostanziale depotenziamento od esautoramento, trovando applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante rilevi specificamente la lacuna e la ritenga rilevante ai fini della procedura (si pensi, all’opposto, a tutti i casi di cd. “inversione procedimentale”, di cui all’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, come applicabile estensivamente ex art. 1, comma 3, d.l. n. 32 del 2019 e art. 14, comma 4, d.l. n. 13 del 2023, in cui i controlli dell’amministrazione sono appunto postergati agli esiti della gara).


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