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title: "Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio. Sentenza TAR Campania Napoli sez. I 1/3/2024 n. 1429."
date: 2024-03-14
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio. Sentenza TAR Campania Napoli sez. I 1/3/2024 n. 1429.

**Il TAR Campania si è pronunciato in tema di garanzia provvisoria e soccorso istruttorio, affermando che “l’invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta della mancanza assoluta della stessa**. Quest’ultima ipotesi è senza dubbio più grave e, solo rispetto ad essa, il documento di cui è chiesta l’integrazione mediante soccorso istruttorio deve avere data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione”.

 **La pronuncia è in linea con quanto affermato recentemente dal Consiglio di Stato, che ha distinto ‘‘la fattispecie della mancata costituzione della garanzia provvisoria da quella della sua invalidità o irregolarità**, atteso che la prima ipotesi è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, mentre tale non può reputarsi la costituzione della garanzia quando l’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulti apparentemente rispettato’’ (Consiglio di Stato V Sezione 16 gennaio 2020 n. 399).

 **Tale impostazione ermeneutica, secondo i giudici, sarebbe confermata dall’art. 101, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto, nel delineare il soccorso istruttorio integrativo-completivo, “prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”.** Ne consegue, prosegue il Collegio, “che in relazione al caso di specie, in cui la garanzia provvisoria è stata presentata, ma era di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, ora previsto dalla lettera b) dell’art. 101 sopra richiamato, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Ne consegue, dunque, che **anche dal D.Lgs. n. 36 del 2023 si desume che la cauzione provvisoria di importo inesatto può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte”.**


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**N.:** 92

