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title: "Attestazione SOA sufficiente anche per il solo invito alla gara. Delibera ANAC 10 gennaio 2024, n. 14."
date: 2024-03-15
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Attestazione SOA sufficiente anche per il solo invito alla gara. Delibera ANAC 10 gennaio 2024, n. 14.

**L’**[**ANAC nella delibera n. 14 del 10 gennaio 2024**](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202964/Parere+di+precontenzioso+n.+14+del+10+gennaio+2024.pdf/3940f0c0-fe56-754a-0879-7a29bcb40509?t=1706008503113), di seguito analizzata dalla Direzione Legislazione Opere pubbliche dell’Ance, ha affermato che **anche nell’ambito di un’indagine di mercato finalizzata all’assegnazione di un contratto per lavori, possedere un’adeguata certificazione SOA per la categoria dei lavori da realizzare è sufficiente a dimostrare di soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti**; tuttavia, ciò non esclude che gli stessi possano essere utilizzati per stilare una graduatoria utilizzabile dalla stazione appaltante per scegliere i soggetti da invitare.

 In particolare, il Consiglio dell’Autorità si è espresso su una *lex specialis* di gara che imponeva, pena l’esclusione, oltre alla certificazione SOA (Cat. OG 3 – VI), il possesso di un determinato fatturato accumulato nel triennio non inferiore all’importo a base d’asta, nonché la documentazione dei lavori eseguiti sempre nello stesso periodo per la categoria SOA richiesta, e il numero di dipendenti dell’impresa partecipante al momento della domanda di partecipazione.

 **N.B.** **L’Autorità ha sottolineato che, in continuità rispetto alla disciplina previgente, ai sensi dell’art. 100, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, il Codice appalti stabilisce per lavori superiori a 150.000 euro, che le stazioni appaltanti richiedono la qualificazione SOA degli operatori economici in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare. L’attestazione rappresenta “*rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto*”** (v. anche Delibera n. 140/2023). Infatti,* “il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione*” (Delibere n. 601 del 31.05.2017 e 1362 del 20.12.2017; in tal senso anche Parere n. 108 del 9 giugno 2011 e Linee Guida n. 4).

 Del resto, **questo principio è confermato anche dalla giurisprudenza, la quale conferma che le stazioni appaltanti possono richiedere solo la certificazione SOA per dimostrare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, anche nelle indagini di mercato, nonostante non siano procedure di gara** (Cons. Stato, sez. IV, n. 3287/2021).

 Poiché i criteri di selezione, come il fatturato e i lavori precedenti, sono considerati requisiti di capacità economica e tecnico-professionale degli operatori economici, **l’inclusione di tali requisiti nella qualificazione SOA, comporta che è sempre vietato, alle stazioni appaltanti, richiederne *“diversi o ulteriori, a differenza di quanto è invece ammesso nel caso degli appalti di forniture e di servizi”.**** *Su questa regola generale, riposa il senso stesso del sistema delle SOA, *“che è volto ad evitare proprio che per i lavori i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria debbano essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare*” (*ex multis* CGA Reg. Sicilia n. 559 del 21.12.2017; TAR Campania – Salerno, n. 513 del 26.2.2021).

 Inoltre, secondo l’Autorità, l’argomentazione difensiva dell’ente appaltante, secondo cui tali criteri sono rilevanti solo per la predisposizione delle graduatorie, non tiene conto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e concorrenza nella scelta dei criteri, come richiesto dalla normativa vigente. Pertanto, anche in questo caso, l’imposizione di tali criteri aggiuntivi risulta illegittima e in contrasto con la normativa, mettendo a rischio la legittimità dell’azione dell’ente appaltante.

 Infine, l’ANAC ha evidenziato che sarebbe stato legittimo richiedere l’indicazione di elementi (es. esplicitazione del fatturato globale posseduto; importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio; ecc.), senza specificare una soglia minima, per stilare una graduatoria basata sul criterio del maggior importo, da utilizzare nell’invitare gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento.

 In conclusione, **secondo l’opinione dell’Autorità, la previsione della *lex specialis* esaminata non risultava conforme alla disciplina di riferimento.**


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**N.:** 93

