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title: "Meccanismo di revisione dei prezzi introdotto dal Decreto Legge Aiuti n. 50/2022 conv. in Legge n. 91/2022. Obbligatorietà e inderogabilità per le committenti. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T11:09:00+00:00"
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N. 94

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    15 Marzo 2024

# Meccanismo di revisione dei prezzi introdotto dal Decreto Legge Aiuti n. 50/2022 conv. in Legge n. 91/2022. Obbligatorietà e inderogabilità per le committenti.

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Obbligatorietà e inderogabilità per le committenti.", "description": "Con il parere n. 5 emesso il 7 febbraio 2024, l’ANAC, in risposta ad un quesito posto da una committente e ricadente sotto l’egida del precedente Codice 50/2016, ha fornito importanti&nbsp;chiarimenti sull’applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022&nbsp;(“Aiuti”) convertito in Legge n. 50/2022,&nbsp;ribadendone l’obbligatorietà e la natura vincolata, quanto alle modalità applicative, secondo le indicazioni contenute nella norma stessa. * * * * * Di seguito, l’analisi da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’Ance. Il quesito posto all’Autorità riguardava alcuni appalti di lavori banditi nell’anno 2021, aventi a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ribassati del 10%. Ciò premesso, la stazione appaltante chiedeva all’ANAC&nbsp;se&nbsp;l’aggiornamento dei prezzi da effettuare sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato, in applicazione dell’articolo 26 del D.l. Aiuti, dovesse comportare l’applicazione di una&nbsp;riduzione del dieci per cento, analoga a quella applicata al prezzario posto a base di gara. Nel rispondere al quesito l’Autorità ha, anzitutto, ricordato la natura eccezionale e straordinaria della disciplina revisionale introdotta dal DL Aiuti. Infatti, in linea generale,&nbsp;la possibilità di procedere alla modifica dei contratti&nbsp;pubblici durante il periodo di efficacia&nbsp;è limitata&nbsp;ai casi,&nbsp;specifici&nbsp;e&nbsp;tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice 50/2016, tra i quali, al comma 1, lett. a), si prevede la possibilità di procedere alla&nbsp;revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. A conferma di ciò, l’Autorità richiama anche l’art. 29 del D.L. n. 4/2022 (cd. Sostegni-ter) conv. in L. n. 25/2022 che, con riguardo alle procedure indette successivamente alla sua entrata in vigore (27 gennaio 2022),&nbsp;ha previsto l’obbligo di inserire&nbsp;nei documenti di gara iniziali,&nbsp;clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice. Successivamente, al fine di mitigare, per i contratti in corso, gli effetti negativi dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il Legislatore è intervenuto con alcune disposizioni derogatorie al citato art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, tra le quali l’articolo 26 del DL Aiuti. Con tale norma, è stata imposto alle committenti di procedere ad un aggiornamento dei prezzi posti a base di gara e per farlo è stato prescritto alle regioni di operare un aggiornamento infrannuale dei prezzari – da attuare entro il 31 luglio 2022 (comma 2) – prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, l’applicazione di un incremento fino al 20% rispetto ai prezzi del prezzario aggiornato al 31 dicembre 2021 (comma 3). Ai sensi del comma 1 della norma, quindi, per gli appalti di lavori in corso, lo stato di avanzamento dei lavori doveva essere adottato, “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati doveva essere liquidato dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”. Infine, il comma 6-bis della norma ha esteso “&nbsp;la misura dell’adeguamento prezzi ivi prevista ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021” e che il comma 6-ter, a sua volta, ha previsto l’applicazione del comma 6-bis citato “anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”. N.B. Ciò posto, l’Autorità ha evidenziato che&nbsp;il meccanismo di adeguamento dei prezzi&nbsp;disciplinato all’art. 26&nbsp;deve ritenersi “obbligatorio”&nbsp;in presenza delle condizioni ivi indicate, e pertanto la stazione appaltante&nbsp;“è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma”&nbsp;(in tal senso anche parere MIMS n. 1575/2022). Alla luce della ricostruzione normativa effettuata e della&nbsp;ratio&nbsp;sottesa alla norma, che ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alle previsioni del Codice, l’Autorità ha ribadito che “non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi”&nbsp;rideterminati ai sensi dell’articolo 26. La stazione appaltante, dunque, “è tenuta a riconoscere all’impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell’art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] dell’art. 26, prima di procedere all’approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell’importo a saldo da liquidare all’appaltatore”. In allegato il testo del parere.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-03-15T17:54:23+01:00", "dateCreated": "2024-03-15T17:54:23+01:00", "dateModified": "2024-03-15T17:54:23+01:00" }
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