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title: "Principio di tassatività delle cause di esclusione. Sentenza TAR Puglia, sez. II, 15 marzo 2024, n. 386."
date: 2024-03-25
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Principio di tassatività delle cause di esclusione. Sentenza TAR Puglia, sez. II, 15 marzo 2024, n. 386.

Il **TAR Puglia**, con riguardo al **principio di tassatività delle cause di esclusione**, ha osservato che queste ultime, così come individuate dal Codice degli Appalti - in particolare agli artt. 94 e 95 - **“integrano di diritto i bandi e le lettere di invito”** (**art. 10, 2° comma, D. Lgs. n. 36/2023**); esse, infatti, rispondono ad un interesse pubblico primario e, quindi, **la loro operatività non può essere lasciata alle scelte discrezionali delle singole stazioni appaltanti**.

 La suddetta disposizione ha recepito gli approdi della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’eterointegrazione della lex specialis opera in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2019, n. 5922; T.A.R. Piemonte, I, 29 luglio 2022, n. 702).

 **Nel nuovo Codice degli appalti, il principio di tassatività delle cause di esclusione comporta la nullità delle clausole che prevedano cause ulteriori di esclusione, con la conseguenza che simili clausole si considerano non apposte**; il legislatore ha recepito gli approdi giurisprudenziali a cui è giunta **l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** (v. **sentenza del 16 ottobre 2020, n. 22**), codificando una nullità parziale che, quindi, non si estende all’intero provvedimento.

 In tal senso, **la disciplina legislativa dei requisiti di qualificazione appare inderogabile**, perché il comma 12 dell’art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 (completando quanto stabilito dall’art 10, comma 2, dello stesso testo legislativo) stabilisce che le stazioni appaltanti “richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti” nel medesimo art. 100.

 Dunque, **sebbene il Codice abbia aumentato gli spazi di discrezionalità dell’Amministrazione, prevedendo, nello specifico, al comma 3 dell’art. 10, che le stazioni appaltanti “possono introdurre requisiti speciali, di carattere economicofinanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto…”** (si veda sul punto anche l’art. 103, che permette alle stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori di rilevante importo), **vi sono casi in cui invece la discrezionalità viene ridotta**: ciò accade quando il legislatore ritiene necessario limitare detti spazi di discrezionalità rispetto all’interesse pubblico primario del Codice, e **cioè rispetto al principio del risultato**.

 A conferma di ciò, il quarto comma dell’art. 100 espressamente prevede che “Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”.

 **N.B.** Per il Collegio giudicante, **la soluzione prospettata sarebbe coerente, inoltre, con i criteri interpretativi del favor partecipationis, secondo cui – in presenza di una clausola con una portata escludente e di un carattere non univoco della disposizione in essa racchiusa – l’interprete deve conformare la propria attività interpretativa, favorendo l’applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura;** e di ragionevolezza e proporzionalità, secondo cui l’interpretazione dei requisiti di capacità tecnico-economica di partecipazione alla gara deve essere condotta in maniera da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale.

 Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202301251&nomeFile=202400386_01.html&subDir=Provvedimenti)


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