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title: "Esclusione dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse dai criteri per la graduatoria di selezione nella procedura negoziata. Parere ANAC n. 11/2024."
date: 2024-04-02
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Esclusione dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse dai criteri per la graduatoria di selezione nella procedura negoziata. Parere ANAC n. 11/2024.

**L’**[**ANAC con un Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024**](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202961/Parere+funzione+consultiva+n.+11+del+28+febbraio+2024.pdf/c2991693-a585-95c7-eb97-e80634bcbe77?t=1710153334347) - emesso in risposta ai dubbi sollevati da un Comune della Bassa Sardegna riguardo all’**impiego**del **criterio cronologico** **di arrivo delle manifestazioni di interesse** per formare una graduatoria da cui selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto-soglia Ue – ha dichiarato che esso **è soggetto allo stesso generale divieto del criterio dell’estrazione a sorte.**

 Il Parere è stato analizzato dalla Direzione Legislazione Opere pubbliche dell’Ance.

 
1. **La disciplina del numero massimo di OE da invitare.**

 **Il Codice appalti prevede, nella procedura negoziata senza bando**, la consultazione, ove esistenti, di **almeno 5 operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, e di almeno 10 operatori economici, per il successivo intervallo di importi fino a soglie di rilevanza europea** (art. 50, comma 1, lett. *c)* e *d)* del D.Lgs. 36/2023).

 **N.B.** **Al di sopra delle soglie minime, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di determinare un numero massimo di partecipanti alla procedura negoziata. Per fare ciò, possono fare uso di elenchi e indagini di mercato** conformi alle disposizioni dell’allegato II.1 del Codice. **Non è invece possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale**** dei nominativi:**

 a) **se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate**;

 b) **nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori**.

  

 L’allegato II.1 del Codice appalti specifica che, **laddove sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica (anche) i criteri utilizzati per la scelta degli operatori** (art. 2, comma 2, terzo periodo). Anche in tal caso, viene ribadito che **il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso a tali criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.**Tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

 **Sul contenuto della determina a contrarre, la Relazione Illustrativa del Codice chiarisce che, in conformità al «*principio generale di predeterminazione dei criteri lato sensu selettivi nelle procedure comparative*», questa include, tra i vari elementi, anche i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata. I criteri prescelti devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, fermo restando il divieto di sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate (v. art. 1, comma 2, lett. *“e”*, della legge delega 78/2022, ora anche nell’art. 50, comma 2, del Codice e nell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1).

 **Gli stessi criteri**, prosegue la Relazione Illustrativa del Codice, **sono poi riportati anche nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato**, insieme alla specifica del numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura. Ai fini del computo degli operatori economici da considerare, tra quelli che hanno presentato manifestazioni d’interesse,* *per l’utilizzazione di tali criteri «***devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti**** richiesti dalla stazione appaltante e, in applicazione del principio di rotazione, l’affidatario uscente*».

 
1. **Le indicazioni dell’ANAC sulla selezione degli OE.**

 Secondo l’Autorità, **le stazioni appaltanti devono fare in modo che gli inviti non siano determinati da metodi casuali**, ma presieduti da criteri oggettivi, **affinché siano effettivamente selezionate le imprese ritenute più idonee in relazione all’oggetto specifico dell’appalto da affidare e alle finalità pubbliche **ad esso sottese.

 A titolo esemplificativo, **la stessa ANAC specifica che, fermo per i lavori il possesso della qualificazione SOA quale requisito necessario e sufficiente, è possibile ipotizzare «*ulteriori elementi curriculari**** (fatturato specifico, elenco lavori, ecc.) **che siano pertinenti all’oggetto dell’affidamento e diano evidenza della solidità ed affidabilità dei concorrenti, senza in ogni caso introdurre soglie di sbarramento,** sì da garantire a tutti l’ingresso nell’elenco o nel ventaglio dei soggetti da invitare, opportunamente graduati sulla base degli elementi previsti, **e invitando il numero che la procedura richieda partendo da quelli più alti in graduatoria***» (sul punto, v. anche quanto stabilito dall’[ANAC nella delibera n. 14 del 10 gennaio 2024](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202964/Parere+di+precontenzioso+n.+14+del+10+gennaio+2024.pdf/3940f0c0-fe56-754a-0879-7a29bcb40509?t=1706008503113) e relativa nostra circolare n. 93 del 15 marzo 2024).

 A tale scopo, **ricorda l’ANAC, la stazione appaltante può adottare, nel rispetto del proprio ordinamento, un regolamento con cui disciplinare i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.**

 
1. **La decisione sull’utilizzo del criterio temporale.**

 **N.B.** L’ANAC ha sottolineato che **il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate sotto-soglia Ue**, come **modalità ordinaria di selezione degli operatori **economici da invitare, **non rispetta le norme sopra richiamate.** Infatti, questo:

 
- **non soddisfa i requisiti**di obiettività e coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, né rispetta i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- **limita l’accesso alla procedura negoziata in modo casuale**e non coerente con la disciplina del codice appalti.

 Infatti, **secondo la stessa Autorità, al pari dell’uso dell’estrazione a sorte, il criterio cronologico potrebbe essere accettabile solo in circostanze eccezionali e residuali**, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice, quando l’utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.

 Ciò in quanto sono evidenti, sempre secondo l’ANAC, i rischi associati all’utilizzo del criterio cronologico di arrivo delle domande, inclusi possibili squilibri informativi tra i concorrenti potenziali o accordi collusivi tra di essi.

 **N.B.** **In conclusione, secondo l’opinione dell’Autorità, la previsione della *lex specialis* esaminata non risulta conforme alla disciplina di riferimento.**


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**N.:** 111

