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title: "Illegittimità di clausole che prevedono il pagamento delle fatture a 120 giorni e non a 30 nei contratti di appalto. Parere ANAC n. 4/2024. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T09:58:29+00:00"
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N. 158

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    17 Maggio 2024

# Illegittimità di clausole che prevedono il pagamento delle fatture a 120 giorni e non a 30 nei contratti di appalto. Parere ANAC n. 4/2024.

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Con la norma in questione, ha ricordato l’Autorità nel Parere in funzione consultiva n. 4/2024, si è data attuazione alla Direttiva 2000/35/CE relativa alla&nbsp;lotta contro i ritardi di pagamento&nbsp;nelle transazioni commerciali. Essa prevede, con riferimento alle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, una limitazione all’autonomia contrattuale e alla derogabilità della disciplina dei termini prorogabili&nbsp;solo nella misura massima di sessanta giorni, nei casi in cui la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche ne giustifichino oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale. Pattuizioni contrattuali in violazione di tali prescrizioni sono pertanto&nbsp;nulle&nbsp;e, per effetto dell’eterointegrazione normativa, si determina l’applicazione della disciplina 3 normativa di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 (cfr., in tal senso, Tribunale di Sciacca, sentenza n. 189 del 7 giugno 2023). Inoltre, l’articolo 113-bis del Codice 50, ha precisato l’ANAC, è stato completamento riformulato dalla legge Europea 2018, l. 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2018” in esito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia (n. 2017/2090) relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. Esso infatti, consentiva alle stazioni appaltanti di raddoppiare i termini di pagamento rispetto ai 30 giorni previsti dalla direttiva 2011/7/UE. La nuova formulazione dell’articolo 113-bis, ad esito della Legge Europea 2018, che&nbsp;impone l’effettuazione dei pagamenti entro trenta giorni dal certificato di pagamento, ammette che possa essere concordato nel contratto un diverso termine, purché&nbsp;non superiore a sessanta giorni&nbsp;e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Per l’ANAC, dalla lettera della norma&nbsp;apparirebbe chiara l’intenzione del legislatore di predeterminare a monte il termine di pagamento&nbsp;delle fatture e il&nbsp;dies a quo&nbsp;del calcolo degli interessi moratori, non solo per adempiere alla normativa europea sul punto ma anche per la tipologia di clausola stessa che, se predeterminata dall’amministrazione, potrebbe produrre un&nbsp;effetto a danno dell’impresa. Dal carattere inderogabile della disposizione, discenderebbe il potere di&nbsp;eterointegrazione della norma&nbsp;stessa, che trova applicazione anche nel caso in cui la&nbsp;lex specialis&nbsp;di gara sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi&nbsp;sostituite di diritto ex articolo 1339 c.c., applicabile solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme. Pertanto, nel caso di specie, per l’Autorità ne consegue che la disciplina di gara nel caso di specie possa considerarsi eterointegrata dalla disposizione in questione,&nbsp;processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339&nbsp;anche al contratto,&nbsp;la cui clausola&nbsp;sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale,&nbsp;non può essere apposta in violazione di una norma imperativa. Infine, l’ANAC ha richiamato la stazione appaltante ad una&nbsp;più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi e rimette all’amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-05-17T17:48:49+02:00", "dateCreated": "2024-05-17T17:48:49+02:00", "dateModified": "2024-05-17T17:48:49+02:00" }
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