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title: "ANAC ritiene non conforme al Codice dei Contratti l’utilizzo del criterio del prezzo più basso per appalti sopra soglia comunitaria."
date: 2024-10-30
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# ANAC ritiene non conforme al Codice dei Contratti l’utilizzo del criterio del prezzo più basso per appalti sopra soglia comunitaria.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 454 del 9 ottobre 2024, si è pronunciata sulla possibilità di applicare il metodo del prezzo più basso, cd “massimo ribasso”, nelle procedure di gara sopra soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

 **In sintesi, l’ANAC,** attraverso un articolato percorso argomentativo sorretto da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali, **giunge a confermare che il miglior prezzo è un’opzione esercitabile unicamente negli appalti di importo inferiore alla soglia UE.**Con ciò confermando che **l’adozione del criterio del minor prezzo per appalti che superino la soglia di rilevanza comunitaria si pone in contrasto con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici** e con i principi di matrice euro-unitaria.

 Si tratta di una delibera di particolare importanza, pienamente condivisibile e conforme alla linea interpretativa da sempre sostenuta da ANCE, in quanto con essa l’Autorità fornisce la corretta interpretazione sulla disciplina riguardante i criteri di aggiudicazione per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

 La delibera in argomento giunge a seguito di una segnalazione promossa da ANCE Sicilia per contestare l’utilizzazione del minor prezzo in una gara indetta dall’Università degli Studi di Catania per l’affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (circa 19 milioni di euro); scelta, questa, apparsa non rispettosa dell’art. 108 del Codice in tema di criteri di aggiudicazione nonché, più in generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui al D. Lgs. 36/2023, nonché priva di motivazione.

 Al fine di inquadrare giuridicamente la vicenda, l’ANAC ricostruisce la normativa del Codice dei Contratti in materia di criteri di aggiudicazione per le procedure sopra soglia con riferimento all’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e ne fa discendere che **“*Solo per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 50, comma 4 del nuovo codice prevede che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, facendo salva l’eccezione di cui all’articolo 108, comma 2 concernente le fattispecie per le quali si conferma, a prescindere dell’importo, l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.”**** *

 Nella delibera in esame, l’ANAC ha anche esaminato le considerazioni formulate dalla stazione appaltante, a sostegno della facoltà di utilizzare il minor prezzo nei lavori sopra soglia comunitaria tra le quali anche la predeterminazione precisa dell’oggetto del contratto nel progetto esecutivo senza interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi e ragioni di urgenza legate alle tempistiche del finanziamento. 

 Per quanto concerne il primo aspetto l’ANAC ha ritenuto non condivisibile tale approccio atteso che l’art. 108 comma 4 dell’attuale Codice impone di valutare nell’offerta economicamente più vantaggiosa anche aspetti ambientali e sociali, come la parità di genere (art. 108 comma 7), le pari opportunità e l’inclusione (art. 102), i criteri ambientali minimi (i cd. CAM, adottati con DM 23 giugno 2022, n. 256) e premianti definiti dal Ministero dell’Ambiente (art. 57 comma 2). Peraltro, anche all’art. 107 comma 2 del Codice consente alla stazione appaltante di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se questa non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali. Questo dimostra, ad avviso di ANAC, la rilevanza che il legislatore attribuisce a tali profili anche in fase di selezione dell’offerta migliore.

 Per quanto concerne il secondo aspetto – le ragioni di urgenza legate alle tempistiche del finanziamento – l’ANAC richiama la propria precedente delibera n. 280/2022, che a sua volta cita la sentenza del TAR Sicilia-Catania n. 2335/2018, secondo cui **l’urgenza non può giustificare una deroga all’OEPV in assenza di una puntuale motivazione**, atteso che l’art. 95 comma 4 del Codice all’epoca vigente non contemplava le esigenze acceleratorie tra le ipotesi di deroga.

 Rinviando all’allegata Delibera per ulteriori approfondimenti in materia, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


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**N.:** 309

