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title: "Appalto integrato: illegittimo richiedere il progetto esecutivo in sede di offerta da parte della stazione appaltante. Delibera ANAC n. 506/2024."
date: 2024-11-29
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Appalto integrato: illegittimo richiedere il progetto esecutivo in sede di offerta da parte della stazione appaltante. Delibera ANAC n. 506/2024.

L’**ANAC**, con propria delibera n. 506 del 6 novembre u.s., **ha dichiarato illegittima la richiesta di presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta nell’ambito di un appalto integrato**.

 Nell’ambito di un appalto integrato, infatti, rileva l’ANAC, la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, sicché la richiesta della presentazione, in sede di offerta tecnica, del progetto esecutivo, oltre a confliggere con il dato normativo, si pone in contrasto con i principi del risultato, dell’accesso al mercato e del divieto di opera professionale gratuita, di cui agli artt. 1, 3 e 8 del Codice dei contratti pubblici.

 L’Autorità si è espressa, a seguito di un procedimento di precontenzioso attivato su segnalazione dell’OICE, in merito ad una procedura di gara indetta dal Comune di Lignano Sabbiadoro per l’affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di una palestra comunale.

 Nell’esaminare la legittimità della lex specialis predisposta dal Comune di Lignano Sabbiadoro, l’ANAC ha individuato **molteplici profili di contrasto con il quadro normativo vigente**. In primo luogo, l’Autorità ha rilevato **come la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta si ponga in contrasto con la stessa natura dell’appalto integrato**. **La redazione del progetto esecutivo, infatti, costituisce parte integrante dell’obbligazione contrattuale e non può quindi essere anticipata alla fase di selezione del contraente come elemento dell’offerta tecnica**. Questa conclusione trova conferma nella struttura dell’art. 44 del Codice, che configura chiaramente la progettazione esecutiva come una delle prestazioni oggetto del contratto, tanto da richiedere specifica qualificazione e separata indicazione del corrispettivo.

 L’Autorità ha inoltre rilevato **una triplice violazione dei principi generali** del D.Lgs. 36/2023. Per quanto riguarda il **principio del risultato**, infatti, la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta determina un’ingiustificata dilatazione temporale della procedura sia sotto il profilo dell’allungamento dei termini di presentazione delle offerte, necessario per consentire ai concorrenti di predisporre la complessa documentazione richiesta, sia sotto il profilo dell’appesantimento della fase di valutazione, dovendo la commissione di gara esaminare nel dettaglio elaborati progettuali completi.

 La richiesta in questione confligge poi anche con il **principio dell’accesso al mercato**, poiché impone agli operatori economici adempimenti particolarmente onerosi, comporta significativi costi di partecipazione, scoraggia la partecipazione alla gara, riducendo la concorrenza effettiva, e viola il principio di proporzionalità, potendo la stazione appaltante conseguire i propri obiettivi di valutazione attraverso soluzioni meno gravose per i partecipanti.

 Infine, in relazione al divieto di prestazioni professionali gratuite, l’ANAC ha sottolineato come la richiesta del progetto esecutivo si traduca, per tutti i concorrenti non aggiudicatari, nell’imposizione di un onere economico privo di qualsiasi corrispettivo, in aperto contrasto con il disposto dell’art. 8, comma 2 del Codice.


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