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title: "Ammesso il ribasso sui costi della manodopera anche in vigenza del D.Lgs. 36/2023 secondo il Consiglio di Stato."
date: 2024-11-29
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
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# Ammesso il ribasso sui costi della manodopera anche in vigenza del D.Lgs. 36/2023 secondo il Consiglio di Stato.

Il **Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 9254 del 19 novembre u.s**. **è intervenuto a risolvere il dibattito interpretativo in tema di ribassabilità dei costi della manodopera** sorto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023, che si differenza in parte dal previgente Codice.

 Come noto, **la disciplina in materia di costi della manodopera si ricava oggi dall’art. 11,**con riferimento al contratto collettivo di settore; **dall’art. 41, comma 13** (relativo alla determinazione del costo del lavoro sulla base delle tabelle ministeriali) **e comma 14; nonché dagli artt.108, comma 9 e 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023**.

 In particolare, l'art. 41 comma 14 stabilisce che *"i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso"*. Allo stesso tempo, tuttavia, aggiunge che *"resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

 Ai sensi dell’art. 108 comma 9, l’operatore economico indica, nell’offerta economica *“a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”*.

 Da ultimo, l’art. 110 comma 1 a propria volta dispone che *“Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”*.

 Nell’esaminare la questione, **il Consiglio di Stato giunge a concludere in primo luogo che *“anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara”*.** In secondo luogo, che sulla base del combinato disposto degli articoli sopra citati si deve ritenere *“che, **per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia**: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali”*.

 Del resto, osserva il Consiglio di Stato, l’indicazione separate dei costi della manodopera nell’offerta, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 108 del Codice, sarebbe evidentemente superflua se i costi in argomento non fossero ribassabili. E ancora, conferma il fatto che tali costi possano costituire oggetto di ribasso la loro inclusione tra gli elementi di verifica dell’anomalia dell’offerta.

 **Di conseguenza, un ribasso che comporti una riduzione dei costi della manodopera rispetto a quelli indicati a base d’asta determina una "presunzione iuris tantum di anomalia" dell'offerta, nell'ambito della quale "l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali", il che consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d’impresa.** Al contrario, un’offerta con costi della manodopera superiori rispetto alla base d’asta non costituisce un indice automatico di anomalia, salvo che tale aumento comprometta la remuneratività dell’offerta, riducendo l’utile complessivo.

 Riguardo all’esplicitazione della volontà di tale ribasso, il Consiglio di Stato ne ha delineato due modalità: "diretto", quando il ribasso viene applicato anche ai costi della manodopera, e "indiretto", quando la manodopera è indicata separatamente a costi inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante.

 **Laddove la stazione appaltante abbia dubbi sull'effettiva portata dell'offerta economica presentata** (ad esempio, per l’erronea indicazione dell’importo non ribassabile o per l'esplicitazione dei costi della manodopera), **può** (e nel caso specifico, secondo il Collegio, sarebbe stato opportuno) **attivare il soccorso procedimentale**. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere chiarimenti sui contenuti delle offerte tecniche ed economiche, purché i chiarimenti non comportino modifiche sostanziali all'offerta stessa.

 Il Collegio ha ritenuto infatti che le offerte, in quanto atti negoziali, siano suscettibili di essere interpretate per ricercare l'effettiva volontà del dichiarante. Ciò alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo che valorizza due principi fondamentali: il principio del risultato (art. 1), che si traduce nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale delle regole di gara, e il principio della fiducia (art. 2), che valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici. In questo senso, ogni stazione appaltante ha la responsabilità di svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo presente la loro finalità di realizzare un'opera pubblica nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

 A parere dell’ANCE, **la sentenza** – che segue indirizzi analoghi forniti da ANAC con la delibera n. 528 del 15 novembre 2023 e la delibera n. 491 del 29 ottobre u.s. – **fornisce un quadro normativo chiaro e operativo per la gestione delle gare pubbliche, ribadendo che i costi della manodopera possono essere ribassati a condizione di rispettare i minimi salariali e di giustificare l’efficienza organizzativa alla base del ribasso.** Al tempo stesso, sottolinea l’importanza di una gestione trasparente e sostanziale delle offerte da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di risultato e fiducia.


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