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title: "Affidamenti “in house” ed imposta di bollo: dovuta solo per la stipula del contratto"
date: 2024-12-09
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Affidamenti “in house” ed imposta di bollo: dovuta solo per la stipula del contratto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 230 del 27 novembre u.s., afferma che **nel caso dell’affidamento “in house”, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.**

 **La conclusione cui giunge l’Agenzia parte dal chiaro presupposto che tali affidamenti sono inclusi nella disciplina degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023**. In particolare, l’art. 7 del Codice rimanda al D. Lgs. n. 201/2022, in base al cui art. 17 l’affidamento deve avvenire “secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici”. 

 **Ne deriva che gli affidamenti diretti “in house” sono soggetti all'imposta di bollo secondo la stessa disciplina applicabile a tutti gli altri contratti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti.**

 Tale disciplina si rinviene al comma 10 dell’art. 18 del D. Lgs. 36/2023 a mente del quale **l’imposta di bollo deve essere assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso” in misura individuata dalla Tabella A contenuta nell’Allegato I.4**.

 Tale Tabella prevede un sistema a scaglioni crescenti in proporzione all’importo massimo previsto dal contratto, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (come chiarito anche dalla circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E).

 Con l’occasione, si ricorda che a mente della citata tabella **il valore dell’imposta è pari a:**

 
- 40 euro, per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- 20 euro, per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
- 250 euro, per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;
- 500 euro, per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
- 000 euro, per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 25.000.000 euro.

 Sul tema, si ricorda che le modalità di versamento dell’imposta sono state definite con il Provvedimento n.240013/2023 (Modello F24 Elide) e con la R.M. 37/E/2023 (codici tributo) dell’Agenzia delle Entrate.


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