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title: "Offerta priva di ribasso: illegittima la clausola del bando di gara che ne prevede l’esclusione."
date: 2024-12-17
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Offerta priva di ribasso: illegittima la clausola del bando di gara che ne prevede l’esclusione.

**Il TAR Veneto**, sez. III, con la sentenza n. 2908 del 5 dicembre 2024, **ha disposto la nullità della clausola di un disciplinare di gara indetta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 che dispone l’esclusione delle offerte di importo pari alla base d’asta e il conseguente annullamento dell’estromissione del concorrente dalla gara disposta in applicazione di tale clausola nulla.**

 Nel caso di specie, riguardante una procedura aperta per l’affidamento di servizi, il disciplinare prevedeva che *“saranno escluse le offerte economiche che presenteranno importi pari o superiori alla base d’asta”.*Sulla scorta di tale disposizione, l’offerta della società ricorrente al Tribunale Amministrativo Regionale era stata esclusa, pur avendo ricevuto il punteggio qualitativo più alto, in quanto di importo esattamente corrispondente a quello posto a base di gara.

 **L’operatore economico escluso ha presentato ricorso al TAR lamentando la violazione dell’art. 10, c. 2 del Codice dei contratti che impone il principio di tassatività delle cause di esclusione**.

 Ed invero **il TAR Veneto ha affermato che la norma invocata dal ricorrente** non ha riguardo ai soli motivi di esclusione correlati all’accertata carenza di un requisito soggettivo del concorrente, ma **è riferibile a qualsiasi disposizione di gara che abbia l’effetto di estromettere lo stesso dalla procedura al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate.** **Ed anche se il principio di tassatività non impedisce in assoluto** – prosegue nella propria ricostruzione il TAR – **di escludere offerte che non soddisfino determinate caratteristiche minime** fissate dal disciplinare, ciò è consentito solo in quanto queste rappresentino requisiti tecnici essenziali del prodotto o servizio richiesto. **La disapplicazione di tale principio non può essere invece invocata per giustificare adempimenti di carattere formale che non incidono concretamente sul contenuto dell’offerta e non sorretti da un interesse apprezzabile**.

 Ciò premesso, il TAR Veneto rileva che **l’art. 70, c. 4, lett. f) del D.Lgs. 36/2023** – a mente del quale sono inammissibili le offerte il cui prezzo supera l’importo a base di gara – **non fa riferimento alle offerte di importo pari a quello posto in gara la cui esclusione non risulta dunque conforme allo scopo della norma consistente nel garantire la sostenibilità finanziaria e la corretta pianificazione degli investimenti** evitando che l’amministrazione possa trovarsi vincolata ad accettare offerte che superano la soglia di spesa programmata. Ma **l’offerta priva di ribasso non espone l’amministrazione al rischio di un esborso superiore a quello stanziato né impedisce il raggiungimento della finalità cui la procedura è preordinata, limitandosi solo a non presentare caratteristiche migliorative sotto il profilo economico**.

 In definitiva, conclude il TAR Veneto, è stato introdotto nella *lex specialis* un requisito di ammissibilità dell’offerta di carattere meramente formale, non sorretto da alcun interesse meritevole né riconducibile alle cause di esclusione predeterminate per legge.

 Ne deriva la nullità parziale del disciplinare nella parte in cui disponeva l’esclusione delle offerte di importo pari alla base d’asta, l’annullamento dell’esclusione della ricorrente e l’intimazione alla stazione appaltante di riammettere l’offerta sottoponendola a valutazione ed includendola nella graduatoria finale.

 Gli uffici di ANCE Padova rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


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