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title: "Raggruppamento temporaneo di imprese e fatturazione della quota per adeguamento prezzi: Risposta dell’Agenzia delle Entrate."
date: 2024-12-19
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Raggruppamento temporaneo di imprese e fatturazione della quota per adeguamento prezzi: Risposta dell’Agenzia delle Entrate.

L’ **Agenzia delle Entrate**, con la **Risposta n. 259/2024 del 16 dicembre u.s.**, **si è espressa a proposito delle modalità di fatturazione delle somme corrisposte da un Comune ad un RTI a titolo di “revisione prezzi”**, nell’ambito di un appalto pubblico ed utilizzando le risorse pubbliche del “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” di cui al DM 381 del 6 dicembre 2022 (cfr. anche il DL 50/2022, conv. Legge 91/2022 e il DL 76/2020, conv. Legge 120/2020).

 Nella citata Risposta, **l’Agenzia precisa che**, nell’ambito di un appalto pubblico, **le imprese appartenenti ad un raggruppamento temporaneo devono fatturare pro quota nei confronti della stazione appaltante anche gli importi ricevuti a titolo di compensazione da “caro materiali”**, come parte aggiuntiva del corrispettivo dei lavori eseguiti.

 **L’incertezza**sulla corretta fatturazione dei corrispettivi a titolo di “revisione prezzi” **derivava dalle modalità di erogazione di queste somme come disciplinate dall’art. 5 del citato DM 381/2022 secondo il quale nel caso di RTI le stazioni appaltanti *“assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese”***. In attuazione di questa disposizione, la stazione appaltante aveva richiesto all’impresa – mandataria con rappresentanza nell’ambito del RTI e istante all’Agenzia – di fatturare l’intero importo delle somme che avrebbe corrisposto come “revisione prezzi”, non ammettendo la fatturazione pro quota di questi importi da parte delle singole imprese del RTI. L’impresa, dal canto proprio, sosteneva che anche per la parte di corrispettivo relativa alla “revisione prezzi”, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante dovesse essere effettuata dalle singole imprese del raggruppamento per la quota riferita ai lavori di competenza. Ciò anche in ragione delle specifiche modalità di utilizzo della piattaforma informatica per l’attribuzione dei fondi per l’adeguamento prezzi, che prevede l’inserimento di una sola impresa beneficiaria.

 Sulla questione **l’Amministrazione finanziaria richiama i propri precedenti chiarimenti in tema di fatturazione nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese regolati da un mandato con rappresentanza, confermando il Principio di Diritto n.17 del 17 dicembre 2018, secondo il quale gli obblighi di fatturazione nei confronti della Stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate, in funzione delle lavorazioni eseguite pro quota.**

 Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, nella Risposta n. 259/2024 **l’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione prospettata dall’impresa istante e conferma che le imprese che compongono il raggruppamento devono emettere fatture separate, pro quota, anche con riferimento alle somme corrisposte dalla stazione appaltante a titolo di “revisione prezzi”.**

 Viene inoltre evidenziato che tale modalità di fatturazione non contrasta con **la previsione del sopra riportato articolo 5 del DM 381/2022** poiché quest’ultima **disciplina solo l’aspetto finanziario**, ossia le modalità di erogazione dei fondi pubblici, **e non anche gli obblighi di certificazione degli stessi**. Pertanto, conclude l’Agenzia, assolti gli obblighi di fatturazione separatamente, pro quota, da parte di ciascuna mandante non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture con le risorse provenienti dal Fondo sia eseguito direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti.


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**N.:** 370

