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title: "Decreto Legislativo n. 209/2024 correttivo al Codice dei contratti in vigore dal 31 dicembre 2024: quadro sintesi novità. - ANCE Padova"
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N. 13

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    14 Gennaio 2025

# Decreto Legislativo n. 209/2024 correttivo al Codice dei contratti in vigore dal 31 dicembre 2024: quadro sintesi novità.

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In attesa di ulteriori commenti, si allega il testo del decreto legislativo e una prima analisi contenente un quadro di sintesi delle principali modifiche e novità di interesse ad opera della Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'ANCE, con il contributo delle altre Direzioni Relazioni Industriali, Edilizia e Territorio, Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell’Ufficio Transizione Digitale. Rinviando alla lettura del documento allegato per maggiori approfondimenti, in riferimento ad alcune delle questioni maggiormente dibattute nel periodo antecedente l'emanazione del provvediamo si segnala sin d'ora che: in tema di illecito professionale, in linea con quanto auspicato da ANCE, è venuta meno, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre, la previsione che rendeva rilevante, ai fini dell’esclusione, l’applicazione di penali in misura pari o superiore al 2 per cento dell’ammontare del netto contrattuale (art. 98 del Codice); per quanto attiene l’istituto della revisione prezzi per i lavori pubblici viene previsto che le clausole revisionali si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (art. 23, co 1, lett. b), Correttivo e art. 60, co 2, Codice). In materia, è stato introdotto l’allegato II.2-bis (art. 86, Correttivo) che, inter alia, prevede che: ai fini della variazione del costo del contratto, si utilizza l’indice sintetico revisionale, come individuato dal progettista, composto da una media ponderata di indici selezionati tra quelli individuati dal MIT, sentito l’Istat, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell’allegato, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara; il momento di riferimento per il calcolo è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione; è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi anche in caso subappalto o altri subcontratti; in tema di subappalto, viene previsto l’obbligo di stipulare il relativo contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, co 2); la possibilità per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite (art. 119, co 20), limitando per l’appaltatore l’utilizzo dei lavori dati in subappalto nelle categorie scorporabili, in sede di qualificazione dell’appaltatore stesso, ai soli fini della dimostrazione della cifra d’affari complessiva (All. II.12, art. 23); in materia di contratti collettivi sono stati stabiliti criteri per individuare il CCNL da indicare nel bando; per gli appalti del settore edile, è stata esplicitata l’equivalenza dei CCNL con codice F012 (Ance/Coop), F015 (Artigiani), F018 (Confapi Aniem) ai fini della verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele; in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se diverse da quella prevalente e se riferite, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, viene disposto l'obbligo di indicare nel bando anche il CCNL applicabile a tali prestazioni, in conformità al nuovo Allegato I.01; è stata innalzata la soglia economica per l'obbligatorietà del BIM da 1 a 2 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2025, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (Art. 43 comma 1). Inoltre, il BIM diventa obbligatorio per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l'importo lavori superi la soglia comunitaria di 5.538.000 euro. In attesa di nuovi e specifici approfondimenti, gli uffici di ANCE Padova rimangono a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-01-14T16:07:50+01:00", "dateCreated": "2025-01-14T16:07:50+01:00", "dateModified": "2025-01-16T14:13:04+01:00" }
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