---
title: "Sentenza di condanna non definitiva con applicazione sanzione interdittiva a contrattare con la p.a. ex D.Lgs. 231/2001: no all’esclusione automatica per l’ANAC. - ANCE Padova"
description: "L’ANAC,  con il Parere di Precontenzioso n.  9/2025 del 14 gennaio u. s. ,  ha fornito importanti chiarimenti sulla condotta corretta della stazione"
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26174-sentenza-di-condanna-non-definitiva-con-applicazione-sanzione-interdittiva-a-contrattare-con-la-p-a-ex-d-lgs-231-2001-no-allesclusione-automatica-per-lanac"
date: "2026-06-05T11:21:22+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 36

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    05 Febbraio 2025

# Sentenza di condanna non definitiva con applicazione sanzione interdittiva a contrattare con la p.a. ex D.Lgs. 231/2001: no all’esclusione automatica per l’ANAC.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [circ\_n\_36 no esclusione automatica condanna non defin..pdf](#)  253Kb  Downloads: **1**   pdf [circ\_n\_36 ALLEGATO 2025.pdf](#)  150Kb

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Lavori pubblici", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Sentenza di condanna non definitiva con applicazione sanzione interdittiva a contrattare con la p.a. ex D.Lgs. 231/2001: no all’esclusione automatica per l’ANAC.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26174-sentenza-di-condanna-non-definitiva-con-applicazione-sanzione-interdittiva-a-contrattare-con-la-p-a-ex-d-lgs-231-2001-no-allesclusione-automatica-per-lanac" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26174-sentenza-di-condanna-non-definitiva-con-applicazione-sanzione-interdittiva-a-contrattare-con-la-p-a-ex-d-lgs-231-2001-no-allesclusione-automatica-per-lanac" }, "headline": "Sentenza di condanna non definitiva con applicazione sanzione interdittiva a contrattare con la p.a. ex D.Lgs. 231/2001: no all’esclusione automatica per l’ANAC.", "description": "L’ANAC, con il Parere di Precontenzioso n. 9/2025 del 14 gennaio u.s., ha fornito importanti chiarimenti sulla condotta corretta della stazione appaltante nei confronti di un concorrente destinatario, con sentenza di condanna non definitiva, di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 comportante il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. A fronte di un concorrente che, in fase di gara, aveva dichiarato di essere destinatario di una sentenza di condanna non definitiva con la quale è stata disposta la sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la p.a. per due anni ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti infatti, la stazione appaltante ha chiesto all’Autorità se la situazione in cui l’operatore economico veniva a trovarsi era tale da comportare l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, c. 5, lett. a) del Codice dei contratti o, invece, da richiedere la valutazione discrezionale da parte della s.a. ai sensi degli articoli 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023. La necessità del chiarimento origina dalla formulazione letterale del richiamato comma 5 dell’art. 94 del Codice che – limitandosi alla generica statuizione “Sono altresì esclusi: a) l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001” – non prevede espressamente se, ai fini dell’effetto automaticamente escludente, la sanzione interdittiva in questione debba essere irrogata con sentenza di condanna definitiva e, dunque, esecutiva a carico dell’operatore economico. Ritenuto che il presupposto della definitività ai fini della produzione dell’esclusione automatica si desume in via sistematica da una pluralità di elementi oltre che dal principio di tassatività e da quello di colpevolezza, ANAC giunge alla prima conclusione che a fronte della situazione connotante l’operatore economico la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica. La seconda conclusione cui perviene l’Autorità è che tuttavia la s.a. sia tenuta a valutare il reato-presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 ai sensi dell’art. 95, che disciplina le cause di esclusione non automatica, e dell’art. 98 che disciplina il grave illecito professionale. Il primo, infatti, include tra le cause potenzialmente escludenti i gravi illeciti professionali (art. 95, c. 1, lett. e)) ed il secondo comprende la contestata o accertata commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 tra gli elementi dai quali si può desumere l’illecito professionale (art. 98, c. 3, lett. h) n. 5)) e la condanna non definitiva tra i mezzi di prova adeguati alla dimostrazione dello stesso (art. 98, c. 6, lett. h). A differenza dell’art. 94 che fa espresso riferimento alla sanzione interdittiva dunque, l’art. 98 richiede la contestazione e/o l’accertamento di uno dei reati-presupposto indipendentemente dal fatto che il provvedimento cautelare o la sentenza di condanna applichino sanzioni interdittive. La conclusione dell’ANAC va dunque nel senso di ritenere che in caso di sentenza di condanna non definitiva con sanzione interdittiva non esecutiva la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica ma deve valutare il reato presupposto della condanna stessa ex D. Lgs. n. 231/2001 nell’ambito del grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del Codice spettando altresì in via esclusiva alla s.a. la valutazione dell’adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dal concorrente. Gli uffici di ANCE Padova rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-02-05T17:06:19+01:00", "dateCreated": "2025-02-05T17:06:19+01:00", "dateModified": "2025-02-05T17:07:54+01:00" }
```
