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title: "CEL: indicazioni ANAC per la compilazione in caso di maggiori importi a titolo di compensazione e di necessario visto della Soprintendenza."
date: 2025-02-14
description: "Con Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025,  l’ANAC – a cui le stazioni appaltanti sono tenute ex art. 21, c.5 dell’Allegato II.12 al D. "
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  - name: "Lavori Pubblici"
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# CEL: indicazioni ANAC per la compilazione in caso di maggiori importi a titolo di compensazione e di necessario visto della Soprintendenza.

Con Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025, l’**ANAC** – a cui le stazioni appaltanti sono tenute ex art. 21, c.5 dell’Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a trasmettere i CEL con le modalità stabilite nei provvedimenti emanati dall’Autorità stessa – **ha fornito indicazioni in merito alla corretta compilazione dei Certificati di esecuzione in relazione ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e al visto del competente organo preposto alla tutela del bene**.

 Le indicazioni, resesi necessarie a fronte delle numerose criticità emerse e rappresentate dall’ANCE, accolgono positivamente le istanze avanzate dalla nostra associazione.

 **In riferimento alle maggiori somme corrisposte all’appaltatore a titolo di compensazione ex art. 1-septiese del D.L. n. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022** ANAC chiarisce infatti che **le stesse andranno ad incrementare il valore di quelle lavorazioni interessate dall’aumento dei prezzi, nonché il valore del CEL utile ai fini della qualificazione dell’operatore economico**.

 L’Autorità giunge a tale conclusione dopo una precisa ricostruzione preliminare dell’evoluzione normativa che ha interessato il **meccanismo di revisione dei prezzi**, di cui rileva in modo particolare il **passaggio da misura opzionale ed emergenziale a regime obbligatorio e strutturale**, così come risultante da ultimo dall’art. 60 e dall’Allegato II. 2-bis del Codice dei contratti pubblici anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Correttivo.

 **Per ANAC**, **dalle finalità di garantire la cooperazione tra le parti e proteggere l’equilibrio contrattuale che i meccanismi compensativi e revisionali perseguono non può che discendere la possibilità per l’impresa appaltatrice di imputare i costi aggiuntivi per dimostrare i propri requisiti**. Viceversa, infatti, pur avendo eseguito prestazioni di maggior valore, l’impresa potrebbe essere esclusa dalle future gare non disponendo di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, violando così il principio di accesso equo agli appalti pubblici.

 Fatte tali condivisibili premesse, l’Autorità fornisce indicazioni alle Amministrazioni appaltanti per la corretta compilazione dei CEL nei casi di inserimento di tali maggiori somme corrisposte a titolo di compensazione e adeguamento precisando che:

 
- la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
- gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”;
- il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

 **Con tale Comunicato, ANAC supera, prendendone le distanze, l’interpretazione** – poco coerente con il dettato normativo di cui all’art. 21, comma 3, all. 12 del Codice – **fornita dal MIT con il parere n. 1497/2022 che, in risposta ad un quesito, si era espresso negativamente in merito all’utilizzabilità ai fini SOA** degli importi ottenuti e riconosciuti sul CEL per l’incremento del costo dei materiali da costruzione.

 **Il Comunicato** in commento **affronta anche un’altra criticità** segnalata dall’ANCE e dalle SOA e **riguardante la spendita dei CEL che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell’attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale, cioè del “Visto” rilasciato dalla Soprintendenza** o dall’Ente preposto alla tutela del bene (art. 4, c. 3 dell’Allegato II.18 al Codice appalti).

 **La problematica è correlata al nuovo formato on-line dei CEL che prevede l’inserimento della dicitura “IN ATTESA DI VISTO”** sovraimpressa su tutto il certificato lavori, anche laddove contenga solo in parte le categorie OG 2, OG 13, OS 2 e OS 25 per le quali non si sia eventualmente ancora concluso il rilascio del Visto da parte dell’autorità competente. Ciò, pertanto, **rende inutilizzabile, ai fini SOA, l’intero certificato, e non solo quella parte ricadente nelle dette categorie.**

 Si è quindi ritenuto necessario **chiedere all’ANAC la possibilità di portare in valutazione nei CEL, anche se ancora in attesa di Visto, i lavori eseguiti nelle categorie non interessate dalla verifica della Soprintendenza** (o altro Ente preposto alla tutela), ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

 **L’ANAC**, dopo un excursus sulla disciplina di riferimento e, in particolare, dell’art. 4, comma 3, dell’allegato II.18, **ha accolto parzialmente la proposta ANCE limitandola al caso in cui il CEL privo di Visto certifichi l’esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti della predetta asseverazione**. In questi casi, allora, **il CEL potrà comunque essere valutato ai fini della qualificazione, ma nelle sole diverse categorie di lavorazione prevalenti non assoggettate alla verifica della Soprintendenza** (o di altro Ente).

 La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo – sottolinea l’Autorità – è il carattere marginale dei lavori assoggettati al Visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono avere rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP; quest’ultimo, viene ribadito, anche in assenza del Visto della Soprintendenza, dovrà comunque apporre la sua generale dichiarazione di buon esito dell’esecuzione prevista al Quadro 8 “Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.

 Alla luce di quanto esposto, si può senz’altro affermare che le indicazioni fornite siano positive per il sistema associativo e che le richieste avanzate siano state sostanzialmente accolte.


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