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title: "Modalità di fatturazione delle ritenute di garanzie in regime di split-payment: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate."
date: 2025-03-07
description: "Con la Risposta n.  52/2025,  l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia negli appal"
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Modalità di fatturazione delle ritenute di garanzie in regime di split-payment: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con la **Risposta n. 52/2025**, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia negli appalti pubblici con applicazione dello split payment. **L’Agenzia ha chiarito**, in primo luogo, **che le ritenute a garanzia** – che, ai sensi dell’art. 11, c. 6 del Codice dei contratti pubblici, si applicano agli importi netti progressivi delle prestazioni nella misura dello 0,5% e vengono svincolate solo in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità contributiva – **concorrono a formare la base imponibile IVA in quanto**, ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.P.R. n. 633/1972, **il relativo ammontare è parte integrante del corrispettivo**, pattuito contrattualmente, spettante all’appaltatore.

 **In secondo luogo** che **nelle ipotesi**, come quella esaminata, **di prestazioni rese in regime di split payment le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente** all’Erario **l’IVA** sul corrispettivo del contratto **e che**, per il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, **l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, nonostante lo stesso sia stato fatturato**, salva la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura prima dell’effettiva erogazione del saldo.

 **Ne consegue da un lato che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile**, **dall’altro che le imprese possono emettere fattura**, oltre che al netto, **anche al lordo comprensivo dell’intero importo, includendo la quota della ritenuta**, pur venendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva.

 Questa interpretazione non contrasta con precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, come la risposta all’ANCE del 2 aprile 2013, che già ammetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, con l’inclusione dell’importo nella fattura a saldo. Tuttavia, l’Agenzia aveva anche considerato ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.


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