---
title: "DL n. 73/2025 “Infrastrutture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le modifiche alle disposizioni in materia di procedure di somma urgenza e di contratti di protezione civile. - ANCE Padova"
description: "Il 21 maggio 2025, giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  116,  è entrato in vigore il Decreto Legge 21"
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26390-dl-n-73-2025-%E2%80%9Cinfrastrutture%E2%80%9D-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-alle-disposizioni-in-materia-di-procedure-di-somma-urgenza-e-di-contratti-di-protezione-civile"
date: "2026-06-05T11:10:10+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 148

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    28 Maggio 2025

# DL n. 73/2025 “Infrastrutture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le modifiche alle disposizioni in materia di procedure di somma urgenza e di contratti di protezione civile.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [circ\_n\_148 DL Infrastrutture\_proc somma urgenza.pdf](#)  272Kb  Downloads: **1**   pdf [circ\_n\_148 ALLEGATO 2025.pdf](#)  140Kb

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Lavori pubblici", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "DL n. 73/2025 “Infrastrutture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le modifiche alle disposizioni in materia di procedure di somma urgenza e di contratti di protezione civile.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26390-dl-n-73-2025-%E2%80%9Cinfrastrutture%E2%80%9D-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-alle-disposizioni-in-materia-di-procedure-di-somma-urgenza-e-di-contratti-di-protezione-civile" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26390-dl-n-73-2025-%E2%80%9Cinfrastrutture%E2%80%9D-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-alle-disposizioni-in-materia-di-procedure-di-somma-urgenza-e-di-contratti-di-protezione-civile" }, "headline": "DL n. 73/2025 “Infrastrutture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le modifiche alle disposizioni in materia di procedure di somma urgenza e di contratti di protezione civile.", "description": "Il 21 maggio 2025, giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 116, è entrato in vigore il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, cd “DL Infrastrutture”, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”. Tra le previsioni di principale interesse per i lavori pubblici vi sono quelle introdotte dall’articolo 2 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile” del Decreto in commento finalizzate a creare due distinte discipline, una dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile. A tal fine, il citato articolo 2 modifica l’art. 140 del D.Lgs. n 36/2023 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” rendendolo disposizione ad hoc riservata esclusivamente alle procedure di somma urgenza eliminandone le previsioni specificatamente dedicate alla protezione civile – ovvero i commi 11 e 12 – che vengono fatte confluire, con alcune modifiche, in un nuovo articolo 140-bis rubricato “Procedure di protezione civile”. Di seguito, una più puntuale disanima delle modifiche sulle procedure di somma urgenza e di protezione civile. 140 del Codice dei Contatti Come anticipato, tale articolo, originariamente dedicato alle procedure di somma urgenza e di protezione civile, viene reso dal DL “Infrastrutture” disposizione ad hoc per le sole procedure di somma urgenza. La prima modifica riguarda dunque la sua rubrica che diviene oggi “Procedure di somma urgenza”. La definizione di queste ultime rimane invariata ma viene spostata dal comma 6 al comma 1-bis dello stesso articolo 140. È stato inoltre soppresso il primo periodo del comma 8 dell’art. 140 e, per effetto di tale soppressione, gli affidamenti diretti per i motivi di somma urgenza risultano non essere comunque ammessi per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea Infine, come già detto, i commi 11 e 12 sono stati spostati nel nuovo articolo 140-bis del D.Lgs. n.36/2023. Nuovo Art. 140-bis del Codice dei Contratti “Procedure di protezione civile” Il nuovo articolo è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di cui all’art. 7, c.1, lett. a), b) e c) del Codice della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018). Per tali contratti, si prevede l’applicazione, oltre che del nuovo articolo 140-bis del Codice dei Contratti, anche dell’articolo 140 dello stesso Codice appalti (ovvero quello dedicato alle procedure di somma urgenza di cui al punto precedente) e del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7 del D.Lgs. n. 1/2018. L’articolo in commento, come sopra cennato, riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell’art. 140 che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile. Affidamenti diretti nelle procedure di protezione civile In particolare, con specifico riferimento agli affidamenti diretti, al comma 2 del nuovo art. 140-bis si stabilisce che, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del Codice della Protezione Civile. La disposizione – che riprende parzialmente quanto previsto dal primo periodo del “vecchio” comma 8 dell’articolo 140, che è stato soppresso come detto in precedenza – pone dei problemi interpretativi in quanto non viene riprodotta la previsione che imponeva il rispetto, quale tetto massimo per gli affidamenti diretti di lavori, della soglia europea, e per servizi e forniture, del triplo della soglia europea. Si aprono, dunque, due possibili orientamenti: potrebbe ritenersi che, in casi eccezionali, gli affidamenti diretti siano ammissibili anche oltre le soglie europee, in presenza delle condizioni sopra descritte, poiché il nuovo testo non richiama espressamente tali limiti; secondo una lettura più sistematica ed orientata ai principi comunitari, i limiti delle soglie UE resterebbero comunque applicabili. Tale conclusione si fonda su due elementi, ossia sul rinvio espresso alla disciplina dell’art. 140, contenuta all’interno dello stesso articolo 140-bis, che continua a contenere detti limiti di soglia e sul principio per cui le deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle ordinanze commissariali del Codice di protezione civile non possono mai violare i principi fondamentali del diritto europeo, come trasparenza, concorrenza e proporzionalità. Proprio in attuazione di tali principi, le direttive UE, in casi eccezionali ed urgenti, consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando, e giammai legittimano l’utilizzo dello strumento dell’affidamento diretto. Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale Il comma 3 del nuovo art. 140-bis riprende la previsione del previgente comma 11 dell’articolo 140 con alcune integrazioni. Si prevede che – in caso di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, e ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori misure derogatorie con le ordinanze di protezione civile, di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 1 del 2018 – sia possibile affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, tra le quali: 14, c. 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 15, c. 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché’ dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento; 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea; 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato comma 11 dell’articolo 140); articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato comma 11 dell’articolo 140); articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali Il comma 4, riproponendo il vecchio comma 1 dell’articolo 140, per gli eventi regionali o nazionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, prevede: il raddoppio degli importi per gli affidamenti diretti (articolo 50, comma 1) nei limiti delle soglie comunitarie per specifici contratti (lavori, servizi e forniture legate all’emergenza); l’estensione del termine per la perizia giustificativa delle prestazioni, redatta dal RUP o da un tecnico dell’amministrazione, a trenta giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in generale per la somma urgenza); l’identificazione del soggetto attuatore (ove nominato) come amministrazione competente per l’affidamento e l’esecuzione. Autocertificazione dei requisiti Il comma 7 prevede l’applicazione dell’articolo 140, comma 7, relativo all’autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all’effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c). Nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018) L’articolo 2 del DL “Infrastrutture” in commento ha introdotto, nel D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, il nuovo articolo 46-bis. La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis poc’anzi esaminato, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni: verifiche antimafia semplificate: le verifiche antimafia si svolgono mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva; ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee: in caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del medesimo codice. Rinviando alle circolari nn. 149 e 150 del 2025 gli approfondimenti di ulteriori disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici introdotte dal DL n. 73/2025 “Infrastrutture”, gli uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-05-28T10:49:06+02:00", "dateCreated": "2025-05-28T10:49:06+02:00", "dateModified": "2025-05-28T10:49:29+02:00" }
```
