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title: "DL n. 73/2025 “Infrastrutture”: disposizioni in materia di revisione prezzi. - ANCE Padova"
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N. 150

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    28 Maggio 2025

# DL n. 73/2025 “Infrastrutture”: disposizioni in materia di revisione prezzi.

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La norma, infatti, dispone che,&nbsp;ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter”&nbsp;(DL n. 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL “Aiuti” (DL n. 50/2022),&nbsp;ai fini della revisione prezzi si applicano – in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b)&nbsp; del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato,&nbsp;nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – le disposizioni dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023&nbsp;che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi. Al fine di poter applicare tale revisione prezzi “in deroga”, l’articolo 9 del DL n.73/2025 stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato I.7 del Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni: coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice,&nbsp;che la fissa&nbsp;tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori; disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti –&nbsp;fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti –&nbsp;e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6),&nbsp;dell’Allegato I.7,che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60. Si ricorda che i Fondi di cui all’articolo 26 richiamati dalla norma sono&nbsp;quelli ai quali le stazioni appaltanti, in caso di mancanza di risorse proprie, potevano fare istanza di accesso per procedere all’aggiornamento dei prezzi imposto dal DL “Aiuti”. &nbsp; In particolare: il Fondo di cui al comma 4, lettere a),&nbsp;è&nbsp;il&nbsp;“Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche”, di cui all’articolo 7, comma 1, del DL n. 76/2020,&nbsp;al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022, relativamente agli interventi finanziati dal PNRR o PNC; il “Fondo di cui al comma 4, lettere b),&nbsp;è il&nbsp;“Fondo per l’adeguamento dei prezzi”, di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021, al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 relativamente alle opere ordinarie; il Fondo di cui al comma 6-quater,&nbsp;è il “Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche” di cui all’articolo 7, comma 1, del DL n. 76/2020, al quale era – ed è ancora – possibile ricorrere per&nbsp;i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, 2024 e 2025. Il Fondo di cui al comma 7, è il “Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI),&nbsp;al quale era possibile accedere per aggiornare al prezzario infrannuale 2022 il quadro economico degli interventi finanziati con PNRR, PNC e commissariati, prima dell’avvio della gara. La norma in oggetto presenta, senz’altro, una formulazione complessa, soprattutto a causa dei numerosi rinvii normativi in essa contenuti. Tuttavia&nbsp;l’obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe essere quello di attribuire la disciplina revisionale di cui all’articolo 60 del nuovo Codice a contratti che non abbiano avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali previsti dal DL “Aiuti” per sostenere i costi dell’aggiornamento dei prezzi e che, al contempo, non dispongano di altri strumenti revisionali, contenendo al loro interno il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) del DL Sostegni-ter che, come noto, non è mai stato reso operativo. &nbsp; FOCUS Si ricorda che con l’articolo 29 del DL n. 4/2022 il legislatore aveva inteso fornire una prima risposta in supporto alle imprese appaltatrici per fronteggiare gli straordinari aumenti dei prezzi in atto sul mercato, introducendo una speciale disciplina revisionale per le procedure di gara indette a partire dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore della norma) e sino al 31 dicembre 2023. La disciplina conteneva due punti fondamentali: comma 1, lettera a): l’obbligo, per tutti i contratti pubblici, di inserire nei documenti iniziali di gara clausole di revisione prezzi, di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice n. 50/2016; comma 1, lett. b): l’obbligo, per i contratti di lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) quarto periodo del Codice n. 50/2016, di valutare le variazioni di prezzo dei singoli materiali, in aumento e diminuzione, secondo alee di attivazione e liquidazione più favorevoli per le imprese (attivazione sopra il 5% in luogo del 10%; liquidazioni all’80% in luogo del 50% dell’eccedenza). La norma prevedeva, altresì, che ISTAT definisse una nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, sulla base della quale, poi, il MIMS avrebbe dovuto adottare i Decreti di rilevazione entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, sia la nuova metodologia di ISTAT che i Decreti ministeriali di rilevazione non hanno mai visto la luce. Successivamente, la disciplina revisionale dell’art. 29, comma 1, lettera b), è stata superata dallo straordinario meccanismo di aggiornamento dei prezzi introdotto dal legislatore con l’articolo 26 del DL “Aiuti” che, peraltro, al comma 6-sexies, ne ha disposto espressamente la disapplicazione per i contratti di cui ai commi 6-bis e 6-ter, cioè i contratti soggetti all’applicazione del nuovo sistema. In questo contesto, va ricordato che, nella prassi operativa, si è verificata una situazione di particolare criticità per alcuni contratti i quali, da un lato, non hanno avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali per l’aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 e, dall’altro lato, contenendo il richiamo alla inattuata disciplina dell’articolo 29, comma 1, lettera b), si sono trovati sostanzialmente privi di strumenti compensativi utilizzabili. È a tali contratti, quindi, che sembra guardare il nuovo articolo 9, il cui intento appare quello di voler sostituire, de facto, il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b), con quello all’articolo 60 del nuovo Codice. Pertanto, sulla base dell’art. 9 in commento, per i contratti di lavori che si trovino nella condizione sopra descritta, sembrerebbe possibile per le stazioni appaltanti procedere all’applicazione della nuova revisione prezzi (art. 60 del Codice 36). Ciò, sempre che sia possibile coprirne i relativi costi attraverso le risorse iscritte nel quadro economico alla voce “accantonamenti”, e che tali risorse: siano state previste in modo coerente con la quantificazione attualmente fissata dall’articolo 5, comma 2, dell’allegato I.7 del Codice – cioè, tra il 5% e il 10% dei lavori risulti ancora disponibile il 50% di tali accantonamenti, oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante annualmente stanziate per l’intervento, che dovranno risultare iscritte nel quadro economico ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) punto 6) dell’allegato I.7 del Codice, vale a dire come imprevisti da destinare alla revisione prezzi ex art. 60. Sulla condizione menzionata al punto 2) va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali. Al riguardo si ricorda infatti che, anche sotto la vigenza del precedente Codice n. 50/2016, in via transitoria continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR n. 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6, che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti. Rinviando alle circolari nn. 148 e 149 del 2025 gli approfondimenti di ulteriori disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici introdotte dal DL n. 73/2025 “Infrastrutture”, gli uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-05-28T10:51:07+02:00", "dateCreated": "2025-05-28T10:51:07+02:00", "dateModified": "2025-05-28T14:15:58+02:00" }
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