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title: "Modifica della soglia di anomalia prima dell’aggiudicazione nelle gare con inversione procedimentale. Legittimità: Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 178

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    18 Giugno 2025

# Modifica della soglia di anomalia prima dell’aggiudicazione nelle gare con inversione procedimentale. Legittimità: Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2025.

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Legittimità: Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2025.", "description": "La Corte Costituzionale – investita dal giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 108, c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. promosso dal TAR Campania nell’ambito di un procedimento vertente tra il Comune di Napoli e due operatori economici partecipanti ad una procedura di gara dallo stesso indetta – si è espressa ritenendo non fondate le questioni sollevate e, dunque, legittima la possibilità, da parte dell’amministrazione, di ricalcolare la soglia di anomalia fino al momento dell’aggiudicazione definitiva anche nel caso di gare che prevedono l’inversione procedimentale. Il caso trae origine da una gara bandita dal Comune di Napoli da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte anomale e secondo il meccanismo dell’inversione procedimentale. Disciplinato dall’art. 107, c.3 del Codice, quest’ultimo prevede che il momento di valutazione delle offerte economiche sia anteposto a quello di verifica della documentazione comprovante i requisiti di partecipazione. Il disciplinare di gara stabiliva, inoltre, che, a seguito della valutazione delle offerte economiche, si sarebbe verificata la sola documentazione amministrativa presentata dal primo e dal secondo concorrente in graduatoria, nonché quella di un campione di concorrenti, estratti a sorte tramite la piattaforma informativa di gestione della gara. Nell’ambito della gara trovava applicazione il “principio di invarianza” che, ai sensi dell’art. 108, c. 12 del Codice, determina l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione. Quest’ultima disposizione, come noto, stabilisce che ogni variazione intervenuta dopo l’aggiudicazione, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e tenuto conto dell’eventuale inversione procedimentale, non incide sul calcolo delle medie né sull’individuazione della soglia di anomalia fissata nei documenti di gara, né sugli altri lotti della stessa gara. Conseguentemente, l’amministrazione ha la possibilità di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi, ma solo fino al momento dell’aggiudicazione “definitiva”, dopo la quale la soglia diventa immodificabile. La rideterminazione della soglia, in applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, comporta la rinnovazione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta. In conformità agli atti di gara, il Comune procedeva quindi ad esaminare anzitutto le buste contenenti l’offerta economica, calcolava una prima volta la soglia di anomalia e formava una prima graduatoria, tenendo conto dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Successivamente, verificava la documentazione amministrativa dei primi due soggetti in graduatoria e di altri sei candidati, estratti a sorte. Tuttavia, alcuni operatori presentavano documentazione incompleta e non rispondevano alla richiesta di integrarla venendo, così, esclusi. La diminuzione della platea dei concorrenti che avevano presentato offerte valide causava, di conseguenza, una variazione della soglia di anomalia originariamente calcolata per effetto della quale il Comune formulava una nuova graduatoria e adottava il provvedimento di aggiudicazione in favore di un operatore economico diverso da quello originariamente individuato quale aggiudicatario. Quest’ultimo impugnava gli atti di gara di fronte al TAR Campania sostenendo, tra l’altro, che, una volta prescelta l’inversione procedimentale, l’esito del soccorso istruttorio non avrebbe potuto incidere sulla determinazione della soglia di anomalia già effettuata. Ciò in quanto non potrebbe essere affidato agli operatori economici il destino della selezione e l’individuazione dell’aggiudicatario, di fatto consentendo – essendo conosciute le proposte economiche di tutti i concorrenti – di incidere, con la scelta di regolarizzare o meno la propria offerta, sulla nuova soglia di anomalia. Il TAR Napoli, dopo aver osservato che il Comune aveva correttamente fatto ricorso al soccorso istruttorio, dubita delle legittimità costituzionale dell’art. 108, c. 12 del Codice riguardante il principio di invarianza ipotizzando che si porrebbe anzitutto in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione, in quanto una volta prescelta la modalità dell’inversione procedimentale e, quindi, rese conoscibili le offerte economiche di tutti i concorrenti, la possibilità per la stazione appaltante di procedere a una nuova determinazione della soglia di anomalia – quale effetto del comportamento dei concorrenti (che, nel caso di specie, non avevano risposto al soccorso istruttorio) – si porrebbe in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità. Sostiene, infatti, il giudice amministrativo che non dovrebbe essere ammissibile, neppure in via astratta, che l’esito della gara possa dipendere da fattori esterni rimessi alla volontà o alle condotte dei partecipanti. Il giudice rimettente riterrebbe quindi più coerente con i principi costituzionali l’individuazione di un unico momento, corrispondente all’originaria determinazione della soglia di anomalia, oltre la quale la stessa è destinata a restare invariata a prescindere da eventuali esclusioni sopravvenute. La disposizione oggetto di censura è stata ritenuta potenzialmente in contrasto anche con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, in quanto consentirebbe alla stazione appaltante di modificare la soglia di anomalia fino al momento dell’aggiudicazione, anche dopo che la stessa sia già stata calcolata e abbia determinato un possibile aggiudicatario. Una simile possibilità, secondo il giudice, potrebbe incidere negativamente sia sul principio di eguaglianza tra i concorrenti, sia sulla libertà di iniziativa economica, in quanto l’esito della procedura verrebbe a dipendere dal comportamento di un operatore economico. In tale scenario, il concorrente interessato alla regolarizzazione della propria offerta si potrebbe trovare, di fatto, nella posizione di poter influenzare la soglia di anomalia e, quindi, determinare il risultato della gara. Come anticipato, la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate ritenendo la norma conforme ai principi costituzionali. La Corte ha precisato che il fatto che il principio invarianza della soglia di anomalia sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Al contrario, la Corte ha rilevato che la possibilità di aggiornare la soglia fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione consente di evitare esiti alterati, che deriverebbero dal mantenimento in gara di operatori privi dei requisiti. Secondo la Corte, la norma impugnata effettua un bilanciamento fra interessi contrapposti fissando nel momento dell’aggiudicazione il ragionevole punto di equilibrio tra (i) la necessità di assicurare stabilità, efficienza e celerità nella gestione degli appalti pubblici e (ii) l’obbligo di imparzialità. Se, nelle procedure con inversione documentale, dopo l’apertura delle offerte economiche fosse vietato ricalcolare la soglia di anomalia, l’amministrazione rischierebbe di non poter individuare l’offerta realmente migliore: potrebbe infatti doversi attenere a una graduatoria provvisoria in cui figurano operatori che non hanno dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione e che, pertanto, non avrebbero potuto formulare un’offerta valida. Il principio di invarianza, dunque – sottolinea la Corte – non solo è compatibile con il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, ma rappresenta una scelta legislativa funzionale alla realizzazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che orienta le stazioni appaltanti verso un affidamento del contratto tempestivo ed efficiente, garantendo al contempo qualità, economicità e il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. In merito al presunto rischio che il comportamento degli operatori sottoposti a verifica possa alterare l’esito della gara, la Corte richiama il principio di fiducia sancito dall’art. 2 del Codice. Questo principio, anch’esso corollario di quello costituzionale del buon andamento, si fonda sulla reciproca fiducia tra amministrazioni, funzionari e operatori economici, chiamati ad agire in modo trasparente, corretto e legittimo. È su questa base che si costruisce la regolarità dell’intero procedimento di gara, dalla scelta del contraente fino all’esecuzione del contratto. La Corte ha dichiarato infondate anche le censure formulate in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. Sul piano della parità di trattamento (art. 3 Cost.), il Giudice delle leggi ricorda che le stazioni appaltanti sono tenute a introdurre nelle gare con inversione procedimentale adeguati rimedi procedurali capaci di scongiurare collusioni o abusi – quali, ad esempio, il sorteggio dei concorrenti da sottoporre a verifica dei requisiti – al fine di scongiurare intese volte a influenzare l’esito dei controlli e, con esso, l’aggiudicazione. Quanto, invece, all’asserito contrasto con l’art. 41 Cost., la Corte osserva che la decisione di un’impresa di non rispondere alla richiesta della stazione appaltante di integrare o regolarizzare la documentazione prodotta (soccorso istruttorio) è il frutto di una autonoma strategia imprenditoriale, essa stessa espressiva del principio di libertà di iniziativa economica. Infine, la Corte ricorda che eventuali condotte illecite delle imprese, che decidano di accordarsi nel corso di una gara al fine di far conseguire un vantaggio a una di esse, sono comunque oggetto di specifiche sanzioni, previste dalla normativa antitrust e da quella penale (art. 353 c.p.). Gli uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-06-18T14:27:58+02:00", "dateCreated": "2025-06-18T14:27:58+02:00", "dateModified": "2025-06-18T14:28:54+02:00" }
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