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title: "Illegittimità della richiesta dell’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza solo al concorrente primo in graduatoria prevista dalla legge provinciale di Bolzano. Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 196

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    27 Giugno 2025

# Illegittimità della richiesta dell’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza solo al concorrente primo in graduatoria prevista dalla legge provinciale di Bolzano. Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2025.

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In caso di esito negativo della verifica, si procede con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto” La Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il quale la norma provinciale si sarebbe posta in contrasto con le previsioni del Codice dei contratti pubblici ed in particolare dell’art. 108, c. 9 a mente del quale l’adempimento relativo all’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali sostenuti dall’operatore economico sarebbe richiesto a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara già in sede di presentazione dell’offerta a prescindere dall’esito della procedura. Tali costi, pertanto, rappresenterebbero una parte fondamentale dell’offerta economica e dovrebbero essere adeguatamente attenzionati ai fini della valutazione delle offerte anomale, nonché in sede di determinazione della graduatoria, secondo quanto disposto anche dall’art. 110, c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che “le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa”. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri la norma provinciale di Bolzano avrebbe introdotto una deroga – non ammissibile sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e della Corte di Giustizia europea che hanno a più riprese specificato che la necessità che la stazione appaltanti valuti ex ante la conformità delle offerte alla normativa lavoristica – alle disposizioni del Codice. Inoltre, l’indicazione separata nella propria offerta economica dei costi della manodopera e della sicurezza non costituirebbe una scelta derogabile dall’ordinamento territoriale, in quanto sarebbe corrispondente ad una valutazione effettuata dal legislatore e tesa a pervenire ad un punto di equilibrio tra il perseguimento dell’utile d’impresa in ambito di procedure pubbliche per l’aggiudicazione degli appalti e la sostenibilità sociale delle offerte presentate. Nel ricorso alla Corte Costituzionale veniva quindi lamentata anche la violazione dell’art. 117, c. 2, lettera e) della Costituzione per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Ciò poichè la norma impugnata contrasta con i citati articoli del Codice dei contratti e supera i limiti imposti dagli articoli 4 e 8 dello Statuto Speciale alla competenza legislativa primaria provinciale nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale» dal momento che questa dovrebbe essere esercitata nel rispetto degli obblighi sovranazionali in materia di tutela della concorrenza. Come anticipato, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate dal ricorrente in primo luogo rilevando il contrasto della disposizione in esame ai richiamati articoli del Codice dei contratti pubblici, in quanto dispone l’insorgenza dell’obbligo di specificare i suddetti costi non già in sede di presentazione delle offerte, a pena di esclusione, ma al momento successivo alla formazione della graduatoria, limitandolo al solo operatore economico classificatosi per primo. A tale riguardo, la Corte richiama i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, la quale ha rinvenuto la ratio dell’obbligo dichiarativo dei costi, a pena di esclusione, nel rafforzamento degli strumenti di tutela dei lavoratori, nella responsabilizzazione degli operatori economici e nell’introduzione di più agevoli strumenti di vigilanza e controllo per la stazione appaltante, consentendole di valutare ex ante il prezzo inserito nell’offerta economica. Il Giudice delle leggi, pertanto, ha ribadito che i principi di parità di trattamento dei partecipanti alla gara, di trasparenza, e di tutela della manodopera impongono di individuare nella dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, non modificabile nelle fasi successive della procedura e senza possibilità di sanatoria mediante il c.d. “soccorso istruttorio”. La Corte, inoltre, ha posto l’attenzione sulla questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, ribadendo un principio sostenuto da ANCE e che affonda le sue radici nella giurisprudenza risalente della stessa Corte costituzionale. Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative alla scelta del contraente, invero, rappresentano norme fondamentali di riforma economico – sociale, nel rispetto del principio della concorrenza e attuative anche di obblighi internazionali derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. Di conseguenza, le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono introdurre una disciplina normativa difforme, in quanto spetta esclusivamente allo Stato, in ragione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) stabilire dal punto di vista legislativo il raggiungimento dell’equilibrio tra la tutela della concorrenza e degli altri interessi pubblici ad essa attinenti, ad esempio la politica sociale, la tutela dei lavoratori, il sostegno al reddito e alle imprese.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-06-27T17:32:04+02:00", "dateCreated": "2025-06-27T17:32:04+02:00", "dateModified": "2025-06-27T17:33:13+02:00" }
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