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title: "Conversione in Legge del DL n. 73/2025 “Infrastrutture”: importanti disposizioni in materia di revisione prezzi."
date: 2025-07-21
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Conversione in Legge del DL n. 73/2025 “Infrastrutture”: importanti disposizioni in materia di revisione prezzi.

**È stato convertito, con modifiche**, **nella Legge n. 105 del 18 luglio 2025**, **entrata in vigore il 19 luglio** u.s – giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 – **il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, cd “DL Infrastrutture”** i cui contenuti sono stati approfonditi nelle circolari ANCE Padova n. 148, 149 e 150 del 28 maggio scorso.

 **Tra le previsioni di principale interesse per i lavori pubblici** introdotte dal citato DL n. 73/2025 vi erano **quelle introdotte dall’art. 9 in materia di revisione prezzi**.

 **In sede di conversione in Legge, tale articolo è stato oggetto di importanti modifiche,** frutto di un’intensa azione di sensibilizzazione operata dall’ANCE, **che consentono di risolvere due importanti criticità** legate al tema in argomento e all’applicazione del DL n. 50/2022, cd “DL Aiuti”:

 
- **applicazione in diminuzione del DL Aiuti;**
- **disciplina revisionale per i contratti cd “esodati”.**

 Di seguito l’analisi ad opera della Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE.

 
- **Applicazione in diminuzione del DL Aiuti**

 **In sede di conversione, è stato aggiunto all’articolo 9 il nuovo comma 1-bis, che limita la possibilità di procedere all’applicazione del prezzario aggiornato anche in diminuzione**, inserita dalla Legge di Bilancio 2025, **alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025**.

 **Si tratta di una precisazione di estrema rilevanza** in merito all’applicazione dell’art. 26, c. 6-bis del DL n.50/2022, **fortemente voluta da ANCE** **per correggere una stortura applicativa** riguardante la possibilità, introdotta dall’ultima legge di Bilancio, di applicare i prezzari aggiornati anche “in diminuzione” rispetto ai prezzi contrattuali. Come noto, infatti, quest’ultima legge, oltre a prorogare l’articolo 26 fino al 31.12.2025, ha introdotto tale possibilità di applicazione in diminuzione, inserendola, in modo generico e senza alcun riferimento temporale, nell’ambito del comma 6-bis che riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023. **Il rischio concreto, quindi, è sempre stato quello che tale previsione venisse applicata dalle committenti anche retroattivamente, coinvolgendo cioè i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025**.

 **Un’eventualità questa che avrebbe dato luogo a problemi gravissimi** – come evidenziato da ANCE in tutte le sedi competenti – con il rischio di produrre forte contenzioso, in quanto si sarebbe scontrata con l’impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse e avrebbe creato una grave disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso.

 La precisazione introdotta nel comma 1-bis va in questa direzione e consente, una volta per tutte, di fare chiarezza definitiva sul punto.

 
- **Disciplina revisionale per contratti cd “esodati”**

 **Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’art. 29, c. 1, lett. a) del DL n. 4/2022 (cd. DL “Sostegni-ter”) non rientranti in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL n. 50/2022**, **ai fini della revisione prezzi, si applicano** – in deroga a quanto previsto dalla lett. b) del c.1 dell’art. 29 del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – **le disposizioni dell’art. 60 del Codice dei Contratti contenente la nuova disciplina sulla revisione prezzi**.

 Rispetto alla formulazione originaria, **in sede di conversione, il citato comma 1 dell’art. 9 ha subito una parziale modifica**: infatti, mentre in precedenza il comma faceva riferimento ai contratti “che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL 50/2022”, **ora il riferimento è ai contratti “che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL n.50/2022”.**

 **Tale modifica** è senz’altro positiva, in quanto **consente di definire più correttamente quali siano i contratti per i quali è destinata ad operare l’applicazione “in deroga” dell’art. 60**. Infatti, **nella precedente formulazione, il legislatore** – nell’intento di riferirsi ai contratti che, oltre a riportare il richiamo all’art. 29, c. 1, lett. b) (mai reso operativo), non avevano beneficiato nemmeno dell’applicazione del DL “Aiuti” – **faceva riferimento al mancato accesso ai Fondi ministeriali previsti dall’articolo 26.** **Tuttavia, tale dicitura rischiava di dar luogo ad un’applicazione distorta, illogica e potenzialmente foriera di contenzioso** dell’art. 9 potendo, di fatto, attrarre nel suo raggio d’azione anche contratti che, in realtà, avevano già beneficiato del DL Aiuti sia pure attraverso pagamenti effettuati dalle committenti tramite risorse proprie e non tramite i Fondi ministeriali.

 **La modifica introdotta dalla legge di conversione, quindi, appare estremamente positiva** in quanto mira ad evitare questo effetto paradossale **precisando in modo più puntuale che i contratti destinatari dell’applicazione dell’art. 60 “in deroga”** **sono** **quelli integralmente fuori dal perimetro applicativo dell’articolo 26 del provvedimento** e non solo semplicemente quelli che non hanno avuto accesso alle risorse ministeriali previste dal DL Aiuti.

 **Si ricorda**, infatti, **che l’art. 26 del DL n. 50/2022**, per effetto della proroga introdotta dall’ultima legge di Bilancio, **potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2025 ai contratti derivanti** da:

 
- offerte anteriori al 2021;
- offerte comprese tra gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che non abbiano avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI, di cui al comma 7).

 **Ciò considerato, i contratti destinatari dell’applicazione “in deroga” dell’art. 60 prevista dalla norma in commento, saranno contratti che:**

 
- contengono il richiamo all’art. 29, c. 1, lett. b), obbligatorio per le procedure di gara svolte a partire dal 27 dicembre 2022 e sino al 31.12.2023;
- non sono soggetti all’applicazione dell’art. 26 del DL Aiuti, derivando da offerte successive al 30.6.2023;
- non hanno ricevuto il contributo FOI per aggiornare il quadro economico prima dello svolgimento della gara.

 Sulla base della modifica in sede di conversione in Legge apportata al comma 1 dell’art. 9 del DL Infrastrutture, che ha chiarito in modo inequivocabile quali siano i contratti cd. “esodati” destinatari dell’articolo 60 “in deroga”, **sembra possibile ritenere che tale comma debba essere applicato in conformità al chiarimento intervenuto con la legge di conversione, fin dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 22 maggio scorso**. Ciò, proprio al fine di evitare che il comma possa applicarsi anche a contratti che, pur non avendo avuto accesso ai Fondi ministeriali dell’art. 26, abbiano comunque beneficiato del DL Aiuti tramite pagamenti effettuati dalle amministrazioni con risorse proprie.

 Evidenziamo che **è rimasta, invece, invariata la seconda parte del comma 1 dell’art. 9 in commento a mente della quale** – **al fine di poter applicare la disciplina revisionale dell’art. 60 “in deroga”** e ferma restando la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all’art. 5, c. 1, lett. e) dell’Allegato I.7 del Codice – **debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:**

 
1. coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice (che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori);
2. disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell’Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.

 Come già precisato nella nostra precedente circolare n. 150 del 28 maggio scorso, **riguardo alla condizione menzionata al punto ii) va osservato che** – poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento – **il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali**. Al riguardo, si ricorda infatti che, anche sotto la vigenza del precedente D.Lgs. n. 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR n. 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l’art. 16, c. 1, lett. b), n. 6) che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.

 Rinviando alla circolare n. 217 del 2025 gli approfondimenti di ulteriori disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici introdotte in sede di conversione nella Legge 105/2025 del DL n. 73/2025 “Infrastrutture”, gli uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


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