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title: "Disposizioni in materia di procedure di somma urgenza e di contratti di protezione civile introdotte dal DL n.73/2025 “Infrastrutture”: modifiche in sede di conversione in legge. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 217

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    21 Luglio 2025

# Disposizioni in materia di procedure di somma urgenza e di contratti di protezione civile introdotte dal DL n.73/2025 “Infrastrutture”: modifiche in sede di conversione in legge.

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Come illustrato nella circolare di ANCE Padova n. 148 del 28 maggio 2025, tra le previsioni di principale interesse per i lavori pubblici a suo tempo introdotte dal DL Infrastrutture vi sono quelle di cui all’articolo 2 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile” finalizzate a creare due distinte discipline, una dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile. A tal fine, il citato articolo 2 modifica l’art. 140 del D.Lgs. n 36/2023 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” rendendolo disposizione ad hoc riservata esclusivamente alle procedure di somma urgenza&nbsp;eliminandone&nbsp;le previsioni specificatamente dedicate alla protezione civile&nbsp;– ovvero i commi 11 e 12 – che&nbsp;vengono fatte confluire, con alcune modifiche, in un nuovo articolo 140-bis rubricato “Procedure di protezione civile”. In sede di conversione in Legge del citato DL Infrastrutture sono state apportate le seguenti principali modifiche alle citate disposizioni: Articolo 140 del Codice dei contratti pubblici- procedure di somma urgenza. Con il DL Infrastrutture tale articolo è stato reso disposizione ad hoc per le sole procedure di somma urgenza la cui definizione è stata spostata dal comma 6 al comma 1-bis dello stesso articolo 140. In sede di conversione, sono state apportate alcune modifiche a tale definizione allo scopo di renderla più chiara. Le modifiche hanno interessato anche il comma 1 dell’art. 140 con specifico riferimento agli affidamenti diretti dei lavori in caso di somma urgenza chiarendo che l’esecuzione immediata sia possibile entro il limite vigente di 500.000 euro o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea. Nuovo art. 140-bis del Codice dei Contratti “Procedure di protezione civile” Come illustrato nella nostra precedente circolare n. 148/2025, il nuovo articolo è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di cui all’art. 7, c.1, lett. a), b) e c) del Codice della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018). Per tali contratti, si prevede l’applicazione, oltre che del nuovo articolo 140-bis del Codice dei Contratti, anche dell’articolo 140 dello stesso Codice appalti (ovvero quello dedicato alle procedure di somma urgenza di cui al punto precedente) e del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7 del D.Lgs. n. 1/2018. Le principali modifiche introdotte in sede di conversione riguardano gli affidamenti diretti nelle procedure di protezione civile per i quali la norma è stata rivista nel senso di stabilire che, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000€ di cui all’art. 140, c. 1, primo periodo e della soglia europea di cui al medesimo art. 140, c. 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, c. 1 e 2, e 25, c. 1, del Codice della protezione civile. Inoltre, con una previsione parimenti introdotta in sede di conversione, che va incontro alle osservazioni formulate da ANCE in sede di audizione sul provvedimento, si stabilisce che l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. Rinviando alla circolare n. 216 del 2025 gli approfondimenti di ulteriori disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici introdotte in sede di conversione nella Legge 105/2025 del DL n. 73/2025 “Infrastrutture”, gli uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-07-21T17:16:17+02:00", "dateCreated": "2025-07-21T17:16:17+02:00", "dateModified": "2025-07-21T17:17:33+02:00" }
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