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title: "Ribassabilità dei costi della manodopera: sentenza del Consiglio di Stato n. 5712/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 222

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    23 Luglio 2025

# Ribassabilità dei costi della manodopera: sentenza del Consiglio di Stato n. 5712/2025.

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Per il Consiglio di Stato il comma in esame deve essere interpretato alla luce del suo inserimento all’interno dell’art. 41, dedicato a “Livelli e contenuti della progettazione”. Infatti, il comma 14 non detta indicazioni direttamente all’operatore economico, ma alla stazione appaltante, chiarendo a quest’ultima come deve procedere alla determinazione dell’importo posto a base di gara e dei costi della manodopera e come deve valutare il ribasso complessivo offerto dall’operatore economico. In questo modo, il legislatore non indica alle stazioni appaltanti di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di quantificarli ai sensi del comma 13, e di “scorporare” gli stessi dall’importo soggetto a ribasso, ossia di indicarli separatamente, così come quantificati, rispetto all’importo complessivo soggetto a ribasso. In sintesi, la novità rispetto al testo dell’art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso. Per il Consiglio di Stato, la quantificazione e l’indicazione separata o “scorporata” dei costi della manodopera negli atti di gara risponde piuttosto alla duplice ratio: di imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera non comprimendo comunque la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la propria più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara; di fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in ciò responsabilizzandoli assicurando che, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, essi svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi e indichino i propri, a loro volta, separatamente, per consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro. Infatti, l’operatore economico, ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 14, può giustificare l’importo contrattuale proposto (oltre che relativamente al proprio costo del lavoro, ad esempio per sgravi fiscali o contributivi) anche dando conto di una “più efficiente organizzazione aziendale” che consenta di giustificare il proprio costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante. In definitiva, il Consiglio di Stato chiarisce che: l’operatore economico deve indicare separatamente il proprio costo della manodopera, essendo onerata di tale indicazione separata anche la stazione appaltante (ai sensi dell’art. 41, c. 14 secondo periodo); per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, “l’importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell’art. 41, c. 14 primo periodo); su tale importo va applicato il ribasso “complessivo” offerto dall’operatore economico, con la possibilità per quest’ultimo, in specie quando il “proprio” costo della manodopera è inferiore a quello della stazione appaltante, di “dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Il Consiglio di Stato evidenzia che nel medesimo senso è orientata l’ANAC che, nella delibera n. 528/2023, si è espressa sostenendo che l’art. 41, c. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere interpretato come volto a sancire l’obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale. Tale interpretazione è stata condivisa altresì dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 17 aprile 2024, n. 2505, secondo cui “l’importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi”. La delibera ANAC n. 174/2024 ha poi ribadito che “i costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti”. Gli uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento sull’argomento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-07-23T15:58:32+02:00", "dateCreated": "2025-07-23T15:58:32+02:00", "dateModified": "2025-07-23T15:58:52+02:00" }
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