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title: "Chiarimenti su presupposti e limiti dell’esclusione da una procedura di gara per grave illecito professionale: sentenza del CdS n. 5679/2025."
date: 2025-09-23
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Chiarimenti su presupposti e limiti dell’esclusione da una procedura di gara per grave illecito professionale: sentenza del CdS n. 5679/2025.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 5679/2025, ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti e sui limiti dell’esclusione da una procedura di gara per grave illecito professionale.

 La vicenda riguardava un appalto PNRR per l’adeguamento sismico e l’ampliamento di una scuola primaria. In un primo momento, la gara era stata aggiudicata a una società priva della categoria OG11; a seguito dell’annullamento disposto dal TAR e poi formalizzato dalla stazione appaltante, era subentrata la seconda classificata.

 Successivamente, **ANAC aveva segnalato la presenza di un grave illecito professionale in capo a quest’ultima società**, connesso alla figura di un amministratore di fatto colpito da divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. **Sulla base di tale segnalazione, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione, poi confermata dal TAR**.

 **Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello**, **rovesciando la decisione del giudice di primo grado, evidenziando che l’esclusione era stata adottata senza previa attivazione del contraddittorio procedimentale**previsto dall’art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

 **Nella sentenza viene ribadito chiaramente che**:

 
- **l'illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica ma soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale**;
- in occasione di tale contraddittorio, l'impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di *self cleaning*;
- tali misure devono essere valutate, dalla stazione appaltante, non solo per le gare future ma anche per quelle in corso;
- **l’efficacia o meno di tali misure deve riguardare non solo i comportamenti *contrattualmente scorretti*ma anche, se del caso, quelli *proceduralmente sleali*.** In altre parole, il contraddittorio procedimentale è diretto a valutare, altresì, se il comportamento sleale nei confronti della stazione appaltante sia da ascrivere soltanto al precedente assetto organizzativo decisionale (dal quale ci si intende discostare) oppure anche a quello nuovo come risultante dalle operazioni di *self cleaning*.

 Di conseguenza, pur riconoscendo che la procedura di gara si era effettivamente riaperta e che la stazione appaltante aveva il potere di escludere un concorrente, il Consiglio di Stato ha annullato l’esclusione per violazione del contraddittorio. La sentenza ha comunque lasciato all’Amministrazione la facoltà di riesaminare la posizione dell’operatore economico, purché nel rispetto delle garanzie partecipative.


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