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title: "Qualificazione per lavori superiori ai 150.000 euro: aggiornamento del manuale ANAC."
date: 2025-11-10
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Qualificazione per lavori superiori ai 150.000 euro: aggiornamento del manuale ANAC.

Con la **Delibera n. 413**, approvata dal Consiglio dell’Autorità del **22 ottobre 2025, ANAC ha predisposto il nuovo “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”**, adeguandolo al nuovo Codice dei Contratti, nella versione attuale post Correttivo.

 **Il provvedimento recepisce**, dunque, **le novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs. n. 209/2024 armonizzando le regole sulla qualificazione con la nuova impostazione del Codice, che disciplina il sistema direttamente attraverso gli allegati II.12 e II.18.**

 Oltre all’adeguamento dei riferimenti normativi, sono stati inseriti e rivisti i singoli pronunciamenti adottati dall’Autorità successivamente alla prima pubblicazione, aggiornando la disciplina dell’attività di attestazione, sia alla luce degli interventi del legislatore, sia del consolidarsi di pronunce giurisprudenziali.

 **Tra gli interventi più rilevanti**:

 
- **l’inserimento di un paragrafo dedicato alla qualificazione delle reti d’impresa**, equiparate ai consorzi stabili quando ricorrono i presupposti;
- **la definizione di nuove regole operative sull’avvalimento ai fini dell’attestazione**, con riferimento sia alla validità temporale dei requisiti dell’impresa ausiliaria sia al rispetto di specifici indicatori di effettiva operatività;
- **la revisione dei criteri di utilizzo dei rami d’azienda nei processi di qualificazione**.

 **Con riferimento a questi ultimi**, infatti, poiché il legislatore ha confermato in 15 anni il periodo di attività documentabile ai fini della qualificazione, **ANAC ha evidenziato il rischio di considerare requisiti non più attuali per rami d’azienda acquisiti da tempo.**

 **Il nuovo Manuale introduce quindi un principio di attualità**:

 
- **se l’impresa cessionaria richiede la valutazione di un ramo aziendale oltre sei mesi dalla stipula dell’atto di cessione, dovrà dimostrare di aver maturato requisiti propri nell’ambito di attività del ramo acquisito;**
- **se lo fa entro il predetto arco temporale**, invece, **il termine di sei mesi è considerato congruo per assicurare la piena integrazione del ramo nel complesso aziendale del soggetto acquirente.**

 Questa impostazione mira a rafforzare il legame tra requisiti posseduti e capacità produttiva effettiva, evitando qualificazioni meramente formali basate su acquisizioni datate.

 Per quanto riguarda, invece, **il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione**, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice riguardo l’utilizzo di tale istituto in gara e del consolidato orientamento giurisprudenziale, **ANAC ha introdotto due condizioni preliminari per il recupero in avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria, oltre che un limite temporale entro il quale verificare** – in capo all’impresa ausiliaria priva di attestazione – **i requisiti speciali che effettivamente possono essere posti in disponibilità dell’ausiliata.**

 Una condizione preliminare riguarda **l’ultimo bilancio dell’impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell’ausiliata**; **la seconda condizione è il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/produttività, in analogia a quanto stabilito per la valutazione delle cessioni d’azienda**.

 In coerenza con tali due condizioni, **ANAC ha ritenuto opportuno stabilire in sette anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l’arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell’ausiliaria**.

 Per stazioni appaltanti, imprese e organismi di attestazione, le principali novità si traducono, dunque, in verifiche più rigorose sulle cessioni di azienda e sulla reale integrazione dei rami acquisiti; controlli stringenti sull’attualità dei bilanci e sulla produttività delle imprese ausiliarie; applicazione uniforme dei principi del Codice anche a reti e consorzi stabili.


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