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title: "Perdita temporanea del rating di legalità nel corso di una procedura di gara. Sentenza TAR Toscana n. 1797/2025."
date: 2025-11-21
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Perdita temporanea del rating di legalità nel corso di una procedura di gara. Sentenza TAR Toscana n. 1797/2025.

La **Sentenza del TAR Toscana**, Sezione II, **n. 1797** del **5 novembre 2025** **affronta il tema della perdita temporanea del rating di legalità nel corso di una procedura di gara e chiarisce i presupposti necessari per riconoscerne la continuità sostanziale quando lo stesso è previsto come elemento premiale dell’offerta tecnica.**

 La controversia sottoposta al giudizio del TAR riguarda una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui disciplinare prevedeva il possesso del rating di legalità quale requisito premiale.

 Nel corso della gara **il citato rating della mandataria del RTI risultato aggiudicatario, posseduto al momento di formulazione e presentazione dell’offerta, è scaduto prima della valutazione tecnica delle offerte**. **L’impresa ha presentato istanza di rinnovo solo in data successiva a quella della determina di aggiudicazione in favore del proprio raggruppamento**, **rinnovo accolto** dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato - AGCM **prima dell’avvio dell’esecuzione della prestazione**, data nella quale l’impresa lo aveva, dunque, riacquisito. **La seconda classificata**, peraltro anch’essa interessata da simile problematica nel corso della medesima procedura, **ha contestato la perdita del requisito, eccependo l’illegittima attribuzione del punteggio premiale**.

 **Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal secondo graduato, confermando la legittima valorizzazione del punteggio sulla base dell’evidente sostanziale continuità del possesso del requisito**. A questa conclusione il giudice perviene in base alla valutazione delle caratteristiche intrinseche del rating di legalità e delle posizioni della giurisprudenza con riferimento alla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, sia con riferimento ai requisiti necessari a partecipare ad una gara sia con riferimento ai requisiti premiali.

 **In primo luogo il giudice di primo grado ha ribadito la legittimità della scelta della s.a. di utilizzare il rating di legalità quale criterio premiale**, sebbene il D.Lgs. n. 36/2023 non lo menzioni espressamente.

 In secondo luogo, **il Collegio ha sottolineato che il rating**, istituito ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 e disciplinato dal Regolamento attuativo di cui alla Delibera n. 28361/2020 dell’AGCM, **si configura quale strumento di qualificazione reputazionale** delle imprese volto a promuovere comportamenti improntati alla legalità, trasparenza e responsabilità sociale generando impatti **che non si esauriscono in un mero adempimento formale ma che incidono in maniera sostanziale** sull’organizzazione e la qualità dei processi decisionali.

 **Da questo punto di vista, per il giudice di primo grado, il fatto che il rating sia scaduto e sia stato riacquisito in pochi mesi non può che condurre ad una valutazione positiva circa il mantenimento dei presupposti sostanziali per il relativo riconoscimento**.

 Per il TAR, infatti, se è indubbio che, ai fini della valutazione dell’offerta, **il requisito premiale doveva essere posseduto al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta** - momento in cui la Commissione deve cristallizzare l’oggetto della sua valutazione come, del resto, incontestabilmente previsto dal disciplinare di gara che obbligava a presentare il certificato **"in corso di validità"** a tale data – **d’altra parte deve essere superata una lettura meramente formalistica applicando il principio della continuità sostanziale del possesso del requisito e valorizzando il principio del risultato**.

 **In linea con la giurisprudenza, il momento in relazione al quale va valutato il possesso del requisito premiale del rating è quello della domanda di partecipazione** e non la data, per sua natura variabile, in cui la Commissione procede all’apertura delle buste e all’attribuzione dei punteggi **fermo restando che lo stesso sia presente anche in sede di stipula ed esecuzione del contratto**.

 **Nel caso di specie, la tempestiva riacquisizione del rating da parte dell’impresa prima dell’avvio della prestazione ha garantito alla Stazione Appaltante di affidare il contratto a un'impresa che, anche se con una breve soluzione di continuità formale, era sostanzialmente in possesso del requisito premiale valutato**.

 L'Amministrazione ha quindi agito legittimamente sia nell'attribuire il punteggio iniziale (basato sul possesso al termine della presentazione dell'offerta) sia nel convalidare l'aggiudicazione (basandosi sulla continuità sostanziale del requisito accertata con il rinnovo).


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**N.:** 309

