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title: "Obbligo di verifica della congruità dei prezzi a base di gara e di utilizzo di prezzari aggiornati: sentenza TAR Abruzzo n. 480 del 6 novembre 2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:03:32+00:00"
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N. 310

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    27 Novembre 2025

# Obbligo di verifica della congruità dei prezzi a base di gara e di utilizzo di prezzari aggiornati: sentenza TAR Abruzzo n. 480 del 6 novembre 2025.

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Tale principio vale anche per gli appalti finanziati con fondi per la ricostruzione post-sisma, dove la facoltà di utilizzare il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia non esime dall'obbligo di verifica della congruità, soprattutto quando intercorre un lasso temporale significativo tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando. Il TAR si è espresso su ricorso presentato da ANCE L’Aquila ed imprese associate in relazione ad una gara per lavori di ricostruzione post-sisma del valore di € 8.128.072,62 bandita nel maggio 2025 in relazione alla quale: il progetto esecutivo era stato redatto utilizzando il Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2022, il Prezzario Abruzzo 2022 e il Prezzario Marche 2022; i costi della manodopera erano stati determinati sulla base delle tabelle ministeriali del maggio 2019; il progetto era stato approvato nell'ottobre 2023, ma il bando pubblicato solo nel maggio 2025, a quasi due anni di distanza; non era stato effettuato alcun aggiornamento dei valori economici prima dell'indizione della gara. Secondo la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 41, c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni deve essere determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni, mentre il costo della manodopera deve essere determinato annualmente dal Ministero del Lavoro. Di conseguenza, per una gara indetta nel maggio 2025, i valori avrebbero dovuto essere determinati utilizzando il prezzario regionale Abruzzo aggiornato al 2024 (o quantomeno al 2023) e le tabelle ministeriali sul costo medio orario approvate con decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023. Veniva inoltre evidenziata una contraddizione insanabile: la base d'asta era calcolata utilizzando valori della manodopera risalenti al 2019, mentre la determina a contrarre prevedeva espressamente l'applicazione del costo medio orario approvato con Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023. Gli operatori economici erano quindi chiamati a formulare offerte su una base d'asta sottostimata, dovendo però rispettare parametri più elevati, con evidente impossibilità di presentare offerte sostenibili. Veniva inoltre osservato che l’amministrazione aveva inserito tra i “nuovi prezzi” (non presenti nei prezzari) una serie di lavorazioni in realtà presenti nei prezzari di riferimento, operandone una artificiosa riduzione del valore economico (v. voce P.N. 401 che raggruppava 6 lavorazioni autonome). Dal canto proprio, il Comune aveva sostenuto che, trattandosi di intervento di ricostruzione post-sisma finanziato con fondi della ricostruzione, trovava applicazione la normativa speciale emanata per l'emergenza sismica (D.L. n. 189/2016). In particolare, con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 era stato approvato il Prezzario Unico Cratere Centro Italia – Edizione 2022, applicabile ai progetti in corso di elaborazione. L'utilizzo del prezziario speciale sisma sarebbe quindi giustificato in quanto norma speciale rispetto a quella generale degli appalti pubblici. Nell’esaminare la questione, il Collegio ha osservato che, pur trovando applicazione la disciplina speciale per la ricostruzione post-sisma, tra l'approvazione del quadro economico (ottobre 2023) e la pubblicazione del bando (maggio 2025) era trascorso un lasso temporale decisamente superiore ai tre mesi previsti dall'art. 17, c. 3-bis del D.Lgs. n. 36/2023, norma che trova applicazione anche alle opere soggette alla disciplina post-sisma. Il TAR ha inoltre evidenziato che la stessa Ordinanza commissariale n. 126/2022, all'art. 1, c. 6, attribuisce alle stazioni appaltanti una facoltà di utilizzare il Prezzario Unico Cratere "in alternativa al prezzario regionale di riferimento vigente". Tale facoltà non può trasmutare in mero arbitrio e deve essere esercitata nel rispetto del principio generale secondo cui corrisponde ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione l’obbligo per le Stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezziario aggiornato, di effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, di basarsi su parametri tecnico-economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato. Il Consiglio ha evidenziato una sostanziale incongruenza: il progetto esecutivo era stato redatto non solo con il Prezzario Unico Cratere 2022, ma anche con il Prezzario Abruzzo 2022 e il Prezzario Marche 2022. Questo dimostrava che il Comune aveva esercitato la facoltà prevista dall'Ordinanza commissariale di utilizzare in alternativa anche i prezzari regionali. Tale facoltà, però, comporta un preciso vincolo: l'Ordinanza si riferisce espressamente al "prezzario regionale di riferimento vigente", escludendo la possibilità di utilizzare prezzari regionali non aggiornati. Il Comune aveva invece applicato prezzari regionali risalenti a tre anni prima (edizione 2022 per una gara pubblicata nel 2025), in evidente contrasto con i principi e le norme di riferimento nonché con la stessa ordinanza commissariale invocata a difesa. &nbsp; L'applicazione del prezzario del 2022 aveva dato luogo a incongruenze manifeste, in primis per quanto riguarda il costo della manodopera: il computo metrico estimativo faceva riferimento alle tabelle ministeriali maggio 2019, mentre la determina a contrarre al decreto direttoriale n. 12 del 2023. Gli operatori dovevano quindi formulare offerte su una base d'asta sottostimata ma rispettare costi della manodopera vigenti più elevati. Il TAR ha inoltre evidenziato che lavorazioni presenti nei prezzari erano state artificiosamente raggruppate come "nuovi prezzi", consentendo riduzioni arbitrarie dei valori economici. L'esempio più evidente riguardava la voce "P.N. 401" che raggruppava in un'unica entità lavorazioni diverse e autonome, applicando un prezzo unitario sottostimato di € 10,20/mc anziché riferirsi ai singoli prezzi previsti dai prezzari per ciascuna lavorazione. La sentenza del TAR Abruzzo costituisce un importante chiarimento sugli appalti di ricostruzione post-sisma contribuendo altresì a chiarire che è illegittimo raggruppare artificiosamente lavorazioni autonome presenti nei prezzari per creare "nuovi prezzi" ridotti, eludendo i valori di riferimento ed è, altresì, illegittima la contraddizione tra parametri utilizzati per la base d'asta e parametri richiesti in fase esecutiva, che impedisce la formulazione di offerte sostenibili.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-11-27T15:25:45+01:00", "dateCreated": "2025-11-27T15:25:45+01:00", "dateModified": "2025-11-27T15:26:06+01:00" }
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