---
title: "Discordanza tra importi espressi in cifre e in lettere nell’offerta economica presentata in gara. Sentenza del Consiglio di Stato n. 8155/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26736-discordanza-tra-importi-espressi-in-cifre-e-in-lettere-nell%E2%80%99offerta-economica-presentata-in-gara-sentenza-del-consiglio-di-stato-n-8155-2025"
date: "2026-06-05T11:21:32+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 315

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    28 Novembre 2025

# Discordanza tra importi espressi in cifre e in lettere nell’offerta economica presentata in gara. Sentenza del Consiglio di Stato n. 8155/2025.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [circ\_n\_315 Sentenza CdS\_discrepanza offerta.pdf](#)  247Kb  Downloads: **3**   pdf [circ\_n\_315 ALLEGATO 2025.pdf](#)  277Kb

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Lavori pubblici", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Discordanza tra importi espressi in cifre e in lettere nell’offerta economica presentata in gara. Sentenza del Consiglio di Stato n. 8155/2025.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26736-discordanza-tra-importi-espressi-in-cifre-e-in-lettere-nell%E2%80%99offerta-economica-presentata-in-gara-sentenza-del-consiglio-di-stato-n-8155-2025" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/26736-discordanza-tra-importi-espressi-in-cifre-e-in-lettere-nell%E2%80%99offerta-economica-presentata-in-gara-sentenza-del-consiglio-di-stato-n-8155-2025" }, "headline": "Discordanza tra importi espressi in cifre e in lettere nell’offerta economica presentata in gara. Sentenza del Consiglio di Stato n. 8155/2025.", "description": "Con la sentenza n. 8155 del 21 ottobre 2025, il Consiglio di Stato, sez. V, si è pronunciato sulla questione della discordanza tra importi espressi in cifre e in lettere nell’offerta economica presentata in gara. La vicenda si origina da una procedura di affidamento di lavori pubblici nella quale l’offerta di un concorrente presentava una difformità tra il ribasso indicato in cifre e quello riportato in lettere. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto dall’impresa seconda classificata ritenendo che, pur essendo indubbia la preferenza da accordare al ribasso espresso in lettere, tale regola, esplicitata nel disciplinare di gara, non trovi applicazione quando l’espressione in lettere del ribasso sia frutto di un evidente errore, mentre il ribasso espresso in cifre corrisponde all’effettivo prezzo offerto, come avvenuto nel caso di specie. Nel caso, infatti, il TAR ha ritenuto riconoscibile, senza alcun margine di incertezza ed in base ad elementi interni all’offerta, l’errore dichiarativo e conseguentemente rettificabile l’espressione in lettere alla luce dei principi di conservazione degli atti e di massima partecipazione, valorizzando l’effettiva volontà dell’offerente. Il Consiglio di Stato ha confermato la predetta impostazione ribadendo che la regola prevista dalla lex specialis – secondo cui prevale l’importo in lettere – deve essere coordinata con i criteri legali di interpretazione dei contratti (articolo 1362 e successivi del Codice Civile), come precisato anche dalla giustizia amministrativa. Questi criteri impongono di ricercare la reale intenzione del concorrente e di evitare un’applicazione formalistica che possa stravolgere tale volontà, in coerenza con il principio di buona fede oggettiva e con l’interpretazione sistematica dell’offerta. In questa prospettiva, la lex specialis non può derogare a tali criteri di ordine superiore, quando questi non abbiano una funzione meramente suppletiva: la regola di gara deve quindi essere letta alla luce delle disposizioni del codice civile e non può essere applicata in modo rigido o automatico quando ciò comporti una distorsione della volontà effettiva dell’offerente. Secondo i giudici del Consiglio di Stato, la prevalenza dell’espressione in lettere trova applicazione solo in presenza di effettiva incertezza o contraddizione dell’offerta, e non quando, invece, l’errore sia meramente materiale e facilmente riconoscibile. È quindi legittimo, in tali casi, valorizzare gli elementi complessivi dell’offerta economica per ricostruire il contenuto negoziale effettivo.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-11-28T16:52:38+01:00", "dateCreated": "2025-11-28T16:52:38+01:00", "dateModified": "2025-11-28T16:53:26+01:00" }
```
