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title: "Revisione prezzi lavori: clausola revisionale obbligatoria anche se omessa dalla stazione appaltante. Sentenza CGARS n. 728/2025. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T09:56:20+00:00"
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N. 318

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    02 Dicembre 2025

# Revisione prezzi lavori: clausola revisionale obbligatoria anche se omessa dalla stazione appaltante. Sentenza CGARS n. 728/2025.

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In tali casi, secondo i giudici, deve trovare obbligatoriamente applicazione anche la clausola revisionale di cui alla lettera a) del citato art. 29, c. 1, a prescindere dal fatto che sia stata espressamente richiamata negli atti di gara, operando comunque il principio della eterointegrazione della disciplina.&nbsp; La sentenza riguarda una controversia concernente una gara pubblicata da RFI il 14 giugno 2022 per l'affidamento di un appalto integrato. L'impresa aggiudicataria ha contestato: il diniego della committente di inserire nel contratto la clausola revisionale di cui all'art. 29, c. 1, lett. b) del D.L. n. 4/2022, oltre a quella di cui alla lett. a) che era già presente; il mancato aggiornamento dei prezzi al prezzario RFI 2023 (anziché quello 2022 a base di gara) per la formulazione delle voci suppletive in sede di progettazione, in contrasto con l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (cd. "Aiuti"). La prima richiesta era stata rifiutata da RFI ritenendo riferibile solo agli appalti di forniture e servizi, e non anche a quelli di lavori, la clausola di cui alla citata lett. b) e, comunque, sussistente un margine di discrezionalità della stazione appaltante nel recepire gli obblighi previsti dalla norma. Alla seconda questione posta, RFI aveva risposto ritenendo inapplicabile l’aggiornamento dei prezzi in quanto violativo di univoche previsioni contrattuali accettate al momento della stipula del contratto. Il CGARS, confermando la sentenza di primo grado del TAR Sicilia n. 737/2025, ha accolto il ricorso dell'impresa. In primo luogo, i giudici hanno ribadito la natura imperativa della disciplina di cui all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 desumibile sia dalla finalità sia dalla chiarezza della norma. Questa, infatti, da un lato contiene misure eccezionali e derogatorie finalizzate a garantire la celere realizzazione degli investimenti PNRR e il superamento della grave contingenza economica post-pandemica. Per questo, non lasciano alcun margine di apprezzamento o scelta alle stazioni appaltanti e si impongono autoritativamente nei documenti di gara e in quelli contrattuali conseguenti. Dall’altro lato, sul piano letterale, la formulazione “alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indette dopo l’entrata in vigore del decreto legge si applicano le seguenti disposizioni” non lascia alcun margine di apprezzamento o di scelta alle stazioni appaltanti. In secondo luogo, anche quando la clausola revisionale non sia stata espressamente prevista nei documenti di gara, la stessa è comunque applicabile sulla base del principio di eterointegrazione della disciplina di gara, ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile. La valutazione dei giudici segue un consolidato indirizzo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in riferimento all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, recepito peraltro anche dall'ANAC con la Delibera n. 222 dell'8 maggio 2024. Da ultimo, per il CGARS non vi sono margini di dubbio in ordine alla necessità di applicazione cumulativa delle due lettere dell’articolo 29 in presenza di appalti di lavori rientranti nell’ambito temporale di applicazione della norma emergenziale. Infatti, mentre la lettera a) è applicabile “in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, siano essi appalti di lavori, servizi o forniture, la lettera b) è applicabile esclusivamente ai “contratti relativi ai lavori”, ferma restando, in questo caso, l’applicazione cumulativa delle due disposizioni, aventi, peraltro, diverso ambito applicativo oggettivo e distinte finalità. Ogni diversa interpretazione è da considerare priva di appiglio normativo e condurrebbe ad una sostanziale abrogazione della norma emergenziale, in violazione della lettera e della ratio della disposizione medesima. Quanto, infine, alla contestazione sollevata relativamente al mancato aggiornamento dei prezzi al prezzario 2023, i giudici hanno confermato la necessaria applicazione dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022. Il comma 12 della norma, infatti, estende espressamente la relativa disciplina anche alle gare bandite da RFI e il bando in questione rientra nell’ambito di applicazione temporale della disciplina. La sentenza ha rilevanti conseguenze operative per le imprese con: contratti stipulati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023: tutte le imprese che abbiano stipulato contratti derivanti da bandi pubblicati in tale periodo, anche in assenza nei documenti di gara di esplicito richiamo alla clausola revisionale di cui all'art. 29, c. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, che è da ritenersi obbligatoria per tutte le tipologie di appalto, possono richiederne l'applicazione in virtù del principio di eterointegrazione. contratti "esodati" ovvero privi di meccanismi di aggiornamento prezzi: il principio di eterointegrazione della clausola revisionale assume particolare rilevanza anche alla luce dell'art. 9 del D.L. n. 73/2025 (cd. "Infrastrutture"), che ha disciplinato i contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi. Il comma 1 del citato art. 9 ha stabilito infatti che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’art. 29, c. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 26 del D.L. “Aiuti”, ai fini della revisione prezzi, si applicano – in deroga a quanto previsto dall’art. 29, c. 1, lett. b) del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice dei contratti che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi. Tale previsione potrà trovare applicazione anche nei casi in cui i documenti iniziali di gara non riportino formalmente il richiamo alla clausola di cui all'art. 29, c. 1, lett. a), essendo comunque la stessa da considerarsi applicabile in quanto avente natura imperativa. Gli Uffici di ANCE Padova restano a disposizione per ogni approfondimento e per supportare le imprese nell'analisi dei singoli casi.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-12-02T17:53:11+01:00", "dateCreated": "2025-12-02T17:53:11+01:00", "dateModified": "2025-12-02T17:58:53+01:00" }
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