---
title: "Obbligatorietà del sopralluogo in una procedura per l’affidamento di lavori pubblici e previsioni contradditorie tra i diversi atti di gara: chiarimenti ANAC con la Delibera n. 514/2025."
date: 2026-02-18
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
---

# Obbligatorietà del sopralluogo in una procedura per l’affidamento di lavori pubblici e previsioni contradditorie tra i diversi atti di gara: chiarimenti ANAC con la Delibera n. 514/2025.

Con la Delibera n. 514/2025, l’ANAC ha fornito importanti **chiarimenti in materia di sopralluogo**nell’ambito di una gara di affidamento di lavori **e di criteri di interpretazione e gerarchia tra gli atti della procedura**, **ivi inclusi i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante.**

 **La questione** sottoposta all’attenzione dell’Autorità **riguardava la legittimità dell’esclusione di un concorrente per omesso sopralluogo** **alla luce** **dell’art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle previsioni della lex specialis in presenza di una disciplina di gara non coerente al proprio interno** **in quanto il Disciplinare** regolava il sopralluogo in termini di mera **possibilità**, **mentre il Capitolato speciale e i chiarimenti** resi dalla s.a. in corso di gara **lo qualificavano come necessario**, richiamando l’inammissibilità dell’offerta in caso di omissione.

 **L’Autorità ha ribadito,** **in primo luogo**, che, visto il contenuto dell’art. 92 del Codice dei contratti, il costante orientamento interpretativo riconosce **che la scelta di rendere obbligatorio il sopralluogo rientra nella discrezionalità della stazione appaltante** **e che laddove la disciplina di gara preveda chiaramente l’obbligatorietà dello stesso** con determinate modalità ai fini della presentazione dell’offerta e a pena di esclusione, **la sua mancata effettuazione da parte del concorrente** **si configura come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta** e del suo contenuto **e l’operatore economico deve essere escluso**, pena anche la violazione del principio di par condicio dei concorrenti e di autoresponsabilità.

 **Nella vicenda in questione, tuttavia**, **l’elemento problematico** – e più interessante – **riguarda proprio la possibilità, o meno, di ricondurre il caso esaminato e oggetto di controversia all’ipotesi di una chiara previsione di gara** posto che, come detto, il Disciplinare recitava che “è possibile effettuare il sopralluogo inoltrando apposita richiesta” mentre il Capitolato recava la dicitura secondo cui “in ragione della specificità dell’appalto, si considera necessaria la visita dei luoghi in quanto indispensabile alla formulazione dell’offerta” e le note di chiarimento pubblicate nella piattaforma ribadivano tale necessarietà.

 Nell’esaminare la questione, ANAC richiama che, **con riferimento al principio della gerarchia delle fonti delle procedure, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che al bando è assegnata la fissazione delle regole di gara, al disciplinare l’enucleazione dei dettagli procedimentali e al capitolato la sola eventuale integrazione delle disposizioni del bando**, di regola con particolare riferimento agli aspetti tecnici. Con riferimento, invece, ai criteri interpretativi, vige il principio che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo del bando dal quale ci si può discostare sono in presenza di obiettiva incertezza.

 Alla luce di quanto sinteticamente riassunto, **l’Autorità giunge alla conclusione che la formulazione linguistica in termini di possibilità prevista nel Disciplinare e in termini di necessità nel Capitolato può aver ingenerato confusione** e che non sono accettabili le argomentazioni della stazione appaltante posto che, **per la gerarchia delle fonti sopra richiamata, le disposizioni del capitolato possono solo integrare e non modificare quelle bando e del disciplinare** che, appunto, rimandava ad una possibilità.

 Inoltre, precisa l’ANAC, **l’effetto modificativo non può nemmeno essere ascritto ai chiarimenti** posto il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui questi ultimi “sono ammissibili purché non modifichino la disciplina avendo la sola funzione di illustrazione delle regole.” **In caso di modifiche significative ai documenti di gara**, tali da incidere sulla platea dei concorrenti potenzialmente interessati a partecipare, **la stazione appaltante è tenuta a ripubblicare gli atti di gara e riaprire tutti i termini.**Da ultimo, **l’Autorità ricorda che le regole stabilite discrezionalmente dalla stazione appaltante non vincolano solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione**, tenuta ad osservarle essa stessa.

 Ritenuta, come detto, la formulazione ambigua e contradditoria, ANAC ha concluso che l’esclusione violava i principi in materia di contratti pubblici ed invitato la s.a. a riammettere il concorrente escluso.


## Custom Fields

**N.:** 69

