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title: "Anticipazione del prezzo negli appalti integrati. Parere MIT n. 4007/2026. Anticipazione dovuta anche per la progettazione."
date: 2026-04-16
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Anticipazione del prezzo negli appalti integrati. Parere MIT n. 4007/2026. Anticipazione dovuta anche per la progettazione.

Con il parere n. 4007/2026, il servizio Supporto Giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito all’anticipazione del prezzo negli appalti integrati, di cui agli articoli 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e 33, c. 1-bis dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti.

 In particolare, al MIT è stato chiesto se, in caso di appalto integrato la stazione appaltante potesse:

 
1. non concedere l’anticipazione per le attività di progettazione, in quanto riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura per i quali l’art. 33, c. 1-bis dell’Allegato II.14 prevede – in deroga all’esclusione dall’anticipazione del prezzo per i servizi di natura intellettuale prevista dal comma 1 del medesimo articolo 33 – la mera facoltà di riconoscere un’anticipazione fino al 10%;
2. limitare, di conseguenza, l’anticipazione al 20% dell’importo contrattuale riferito alla sola esecuzione dei lavori, nonché attivare l’erogazione dell’anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori.

 Il Ministero ha, in primo luogo, evidenziato che l’art. 125 Relativamente all’anticipazione nell’appalto integrato, l’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 al comma 1 dispone che *“in caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori”*. Dal tenore assertivo della suddetta disposizione, **per il MIT si ricava quindi che in caso di appalto integrato l’anticipazione è dovuta non solo per i lavori ma anche per la progettazione esecutiva.**

 In secondo luogo, ha sottolineato che la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 33 dell’Allegato II.14 opera nei casi di affidamento dei soli servizi e non nell’ambito dell’appalto integrato. In quest’ultimo caso, infatti, la progettazione esecutiva è parte della prestazione unitaria oggetto del contratto.

 Conseguentemente, **il Ministero ha ritenuto che non sia corretto:**

 
- **limitare l’anticipazione al 20% della sola quota relativa all’esecuzione dei lavori, dovendosi considerare, seppur distintamente, anche la progettazione esecutiva**;
- **attivare il meccanismo di erogazione dell’anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori**, atteso che l’art. 125, comma 1, prevede espressamente, per l’appalto integrato, che l’anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per progettazione ed esecuzione.


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**N.:** 155

